Art. 2 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
  determinazione  dei  compensi  relativi  all'attivita'   civile   e
  amministrativa 
 
  1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo
e' soppresso; 
    b) al  comma  1-bis,  le  parole:  «e'  di  regola  ulteriormente
aumentato del 30 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'
ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»; 
    c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse; 
    d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse; 
    e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per  i
procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano  esclusivamente
a quelli aventi natura non contenziosa.»; 
    f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Il giudice puo' riconoscere, se richiesto, il  compenso
previsto per la fase di  studio  della  controversia  in  favore  del
professionista che subentra nella difesa del cliente  in  un  momento
successivo alla fase introduttiva.» 
    g) al comma 6, le parole: «la liquidazione  del  compenso  e'  di
regola aumentato fino  a  un  quarto  rispetto  a  quello  altrimenti
liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle  seguenti:
«il compenso per tale attivita' e' determinato nella  misura  pari  a
quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»; 
    h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      «9. Nel caso di dichiarata responsabilita' processuale ai sensi
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il  compenso  dovuto
all'avvocato del soccombente e' ridotto del 75 per cento  rispetto  a
quello   altrimenti   spettante.   Nei    casi    d'inammissibilita',
improponibilita' o improcedibilita'  della  domanda  il  compenso  e'
ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali  ragioni  esplicitamente
indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»; 
    i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse,  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando e'  proposto  ricorso
incidentale, il compenso per la fase introduttiva e'  aumentato  fino
al 20 per  cento.  I  compensi  per  la  fase  cautelare  monocratica
previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte
attivita'   ulteriori   rispetto   alla   formulazione   dell'istanza
cautelare.»; 
    l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti: 
      «10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio  di
Stato e' dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per
la fase di studio della controversia e per la fase  introduttiva  del
giudizio, nonche' il 50 per cento del  compenso  relativo  alla  fase
decisionale. 
      10-quater. Nei giudizi davanti alla  Corte  di  cassazione,  il
compenso relativo alla fase  decisionale  del  giudizio  puo'  essere
aumentato fino al 50 per cento quando e' depositata memoria ai  sensi
dell'articolo 378 del codice di procedura civile. 
      10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al  passivo  e  di
impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di  lavoro
dipendente, i parametri previsti dalla  allegata  tabella  n.  20-bis
possono essere ridotti fino al 50 per cento. 
      10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello  avverso  la
sentenza dichiarativa del fallimento e gli  altri  provvedimenti  del
tribunale fallimentare,  si  applicano  i  parametri  previsti  dalla
allegata tabella n. 12. 
      10-septies. Per le attivita' difensive svolte dall'avvocato  in
qualita' di curatore del minore, il compenso e' liquidato  applicando
i parametri previsti  dalle  tabelle  allegate  al  presente  decreto
relative alle procedure e ai giudizi in cui  e'  di  volta  in  volta
nominato.». 
  2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile
effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al
10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano  ricavabili
dagli atti di gara.»; 
    b) al comma 6 le parole «di regola e»,  ovunque  ricorrono,  sono
soppresse. 
  3.  All'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse. 
  4.  All'articolo  8,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse. 
  5.  All'articolo  9,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse. 
  6. All'articolo 10 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola»,  ovunque  ricorrono,  sono
soppresse. 
  7. All'articolo  11,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6, 8, 9,  10
          e 11 del citato decreto del  Ministro  della  giustizia  10
          marzo 2014, n. 55, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4 (Parametri generali per la determinazione dei
          compensi  in  sede  giudiziale).  -  1.   Ai   fini   della
          liquidazione   del   compenso   si   tiene   conto    delle
          caratteristiche, dell'urgenza e del  pregio  dell'attivita'
          prestata, dell'importanza, della natura, della  difficolta'
          e del valore dell'affare, delle condizioni  soggettive  del
          cliente, dei  risultati  conseguiti,  del  numero  e  della
          complessita'  delle  questioni  giuridiche   e   di   fatto
          trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare  si  tiene
          particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e  della
          quantita' e del contenuto della corrispondenza che  risulta
          essere stato necessario intrattenere con il cliente  e  con
          altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori  medi  di
          cui  alle  tabelle  allegate,  che,  in  applicazione   dei
          parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per
          cento, ovvero possono essere diminuiti  in  ogni  caso  non
          oltre il 50 per cento. 
                1-bis.  Il  compenso  determinato  tenuto  conto  dei
          parametri generali di  cui  al  comma  1  e'  ulteriormente
          aumentato fino al 30 per cento quando gli  atti  depositati
          con  modalita'  telematiche  sono  redatti   con   tecniche
          informatiche idonee ad agevolarne  la  consultazione  o  la
          fruizione e, in  particolare,  quando  esse  consentono  la
          ricerca testuale  all'interno  dell'atto  e  dei  documenti
          allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto. 
                2.  Quando  in  una  causa  l'avvocato  assiste  piu'
          soggetti  aventi  la  stessa  posizione   processuale,   il
          compenso unico puo'  essere  aumentato  per  ogni  soggetto
          oltre il primo nella misura del 30 per  cento,  fino  a  un
          massimo di dieci soggetti, e del  10  per  cento  per  ogni
          soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di  trenta.
          La disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica
          quando   piu'   cause   vengono   riunite,   dal    momento
          dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste
          un solo soggetto contro piu' soggetti. 
                3. Quando l'avvocato assiste ambedue  i  coniugi  nel
          procedimento per separazione consensuale e nel  divorzio  a
          istanza  congiunta,  il  compenso  e'  liquidato  con   una
          maggiorazione  del  20  per  cento  su  quello   altrimenti
          liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto. 
                4.  Nell'ipotesi  in  cui,   ferma   l'identita'   di
          posizione processuale dei  vari  soggetti,  la  prestazione
          professionale nei confronti di questi non comporta  l'esame
          di specifiche e distinte questioni di fatto e  di  diritto,
          il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza  di  un
          solo soggetto e' ridotto in misura non superiore al 30  per
          cento. 
                4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n.
          7  per  i  procedimenti  di  volontaria  giurisdizione   si
          applicano  esclusivamente  a  quelli  aventi   natura   non
          contenziosa. 
                5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento
          alle    diverse    fasi    del    giudizio    si    intende
          esemplificativamente: 
                  a) per fase di studio della controversia: l'esame e
          lo studio degli atti a seguito della consultazione  con  il
          cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei  documenti
          e la conseguente relazione o parere, scritti oppure  orali,
          al cliente, precedenti la costituzione in giudizio; 
                  b) per fase introduttiva  del  giudizio:  gli  atti
          introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio,  e
          il relativo esame  incluso  quello  degli  allegati,  quali
          ricorsi, controricorsi, citazioni,  comparse,  chiamate  di
          terzo ed esame delle  relative  autorizzazioni  giudiziali,
          l'esame di provvedimenti  giudiziali  di  fissazione  della
          prima  udienza,  memorie  iniziali,  interventi,   istanze,
          impugnazioni,  le  relative  notificazioni,  l'esame  delle
          corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il  versamento
          del contributo unificato, le  rinnovazioni  o  riassunzioni
          della domanda, le  autentiche  di  firma  o  l'esame  della
          procura notarile,  la  formazione  del  fascicolo  e  della
          posizione   della   pratica   in   studio,   le   ulteriori
          consultazioni con il cliente; 
                  c) per fase istruttoria: le richieste di prova,  le
          memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle
          domande  o   dei   motivi   d'impugnazione,   eccezioni   e
          conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle  altre
          parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel  corso
          e  in  funzione  dell'istruzione,  gli  adempimenti  o   le
          prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti  giudiziali,
          le  partecipazioni  e  assistenze  relative  ad   attivita'
          istruttorie, gli atti necessari  per  la  formazione  della
          prova  o  del  mezzo  istruttorio  anche  quando   disposto
          d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,  l'esame
          delle corrispondenti attivita' e designazioni  delle  altre
          parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti  d'ufficio  o
          delle altre parti, la notificazione delle domande  nuove  o
          di altri atti nel corso del  giudizio  compresi  quelli  al
          contumace, le relative richieste di copie  al  cancelliere,
          le istanze al giudice in qualsiasi forma, le  dichiarazioni
          rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale,
          le intimazioni dei testimoni, comprese le  notificazioni  e
          l'esame delle  relative  relate,  i  procedimenti  comunque
          incidentali comprese le querele di falso e quelli  inerenti
          alla verificazione delle  scritture  private.  Al  fine  di
          valutare il grado di complessita' della fase  rilevano,  in
          particolare, le plurime memorie  per  parte,  necessarie  o
          autorizzate  dal  giudice,  comunque  denominate   ma   non
          meramente  illustrative,  ovvero   le   plurime   richieste
          istruttorie ammesse per ciascuna parte e le  plurime  prove
          assunte per ciascuna parte. La fase rileva  ai  fini  della
          liquidazione del compenso quando effettivamente svolta; 
                  d) per  fase  decisionale:  le  precisazioni  delle
          conclusioni e l'esame  di  quelle  delle  altre  parti,  le
          memorie, illustrative o  conclusionali  anche  in  replica,
          compreso il loro deposito ed esame, la  discussione  orale,
          sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note
          illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione  e  il
          deposito delle note spese, l'esame  e  la  registrazione  o
          pubblicazione del provvedimento  conclusivo  del  giudizio,
          comprese le richieste di copie al  cancelliere,  il  ritiro
          del  fascicolo,  l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale  del
          provvedimento  conclusivo   stesso;   il   giudice,   nella
          liquidazione della fase, tiene  conto,  in  ogni  caso,  di
          tutte le attivita' successive  alla  decisione  e  che  non
          rientrano, in particolare, nella fase di cui  alla  lettera
          e); 
                  e)  per  fase  di   studio   e   introduttiva   del
          procedimento esecutivo: la disamina del  titolo  esecutivo,
          la  notificazione  dello  stesso  unitamente  al  precetto,
          l'esame delle relative relate, il  pignoramento  e  l'esame
          del  relativo  verbale,  le  iscrizioni,   trascrizioni   e
          annotazioni,   gli   atti   d'intervento,   le    ispezioni
          ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti; 
                  f)  per  fase  istruttoria  e  di  trattazione  del
          procedimento esecutivo:  ogni  attivita'  del  procedimento
          stesso non compresa nella lettera e), quali  le  assistenze
          all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. 
                5-bis. Il giudice puo' riconoscere, se richiesto,  il
          compenso previsto per la fase di studio della  controversia
          in favore del professionista che subentra nella difesa  del
          cliente in un momento successivo alla fase introduttiva. 
                6.  Nell'ipotesi  di   conciliazione   giudiziale   o
          transazione  della  controversia,  il  compenso  per   tale
          attivita'  e'  determinato  nella  misura  pari  a   quello
          previsto per la fase decisionale, aumentato di  un  quarto,
          fermo  quanto  maturato  per  l'attivita'   precedentemente
          svolta. 
                7. Costituisce elemento di valutazione  negativa,  in
          sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di
          condotte abusive tali  da  ostacolare  la  definizione  dei
          procedimenti in tempi ragionevoli. 
                8. Il compenso da liquidare giudizialmente  a  carico
          del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a  un
          terzo rispetto a quello altrimenti  liquidabile  quando  le
          difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente
          fondate. 
                9. Nel caso di dichiarata responsabilita' processuale
          ai sensi dell'articolo 96 del codice di  procedura  civile,
          il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e'  ridotto
          del 75 per cento rispetto a  quello  altrimenti  spettante.
          Nei    casi    d'inammissibilita',    improponibilita'    o
          improcedibilita' della domanda il compenso e' ridotto,  ove
          concorrano  gravi  ed  eccezionali  ragioni  esplicitamente
          indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento. 
                10. Nel caso di controversie  a  norma  dell'articolo
          140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,
          il compenso puo' essere aumentato fino al triplo rispetto a
          quello altrimenti liquidabile. 
                10-bis. Nel caso  di  giudizi  innanzi  al  Tribunale
          amministrativo  regionale  e  al  Consiglio  di  Stato   il
          compenso relativo alla fase introduttiva  del  giudizio  e'
          aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti  motivi
          aggiunti.  Quando  e'  proposto  ricorso  incidentale,   il
          compenso per la fase introduttiva e' aumentato fino  al  20
          per cento. I compensi per  la  fase  cautelare  monocratica
          previsti dalle tabelle 21 e  22  sono  dovuti  solo  quando
          vengono   svolte   attivita'   ulteriori   rispetto    alla
          formulazione dell'istanza cautelare. 
                10-ter. Nel caso  di  appello  cautelare  davanti  al
          Consiglio di Stato e' dovuto  il  compenso  previsto  dalla
          allegata  tabella  n.  22  per  la  fase  di  studio  della
          controversia e  per  la  fase  introduttiva  del  giudizio,
          nonche' il 50 per cento del  compenso  relativo  alla  fase
          decisionale. 
                10-quater.  Nei  giudizi  davanti   alla   Corte   di
          cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale  del
          giudizio puo' essere aumentato fino al 50 per cento  quando
          e' depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice
          di procedura civile. 
                10-quinquies.  Nei  procedimenti  di  ammissione   al
          passivo e di impugnazione dello  stato  passivo  aventi  ad
          oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri  previsti
          dalla allegata tabella n.  20-bis  possono  essere  ridotti
          fino al 50 per cento. 
                10-sexies. Nel caso di reclamo in  corte  di  appello
          avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri
          provvedimenti del tribunale fallimentare,  si  applicano  i
          parametri previsti dalla allegata tabella n. 12. 
                10-septies.  Per  le   attivita'   difensive   svolte
          dall'avvocato  in  qualita'  di  curatore  del  minore,  il
          compenso e' liquidato applicando i parametri previsti dalle
          tabelle  allegate  al  presente   decreto   relative   alle
          procedure e  ai  giudizi  in  cui  e'  di  volta  in  volta
          nominato.» 
                
                «Art.   5   (Determinazione    del    valore    della
          controversia). -  1.  Nella  liquidazione  dei  compensi  a
          carico del soccombente,  il  valore  della  causa  -  salvo
          quanto  diversamente  disposto  dal  presente  comma  -  e'
          determinato a norma del codice  di  procedura  civile.  Nei
          giudizi  per  azioni  surrogatorie  e  revocatorie,  si  ha
          riguardo all'entita' economica  della  ragione  di  credito
          alla  cui  tutela  l'azione  e'  diretta,  nei  giudizi  di
          divisione  alla  quota  o  ai  supplementi   di   quota   o
          all'entita' dei  conguagli  in  contestazione.  Quando  nei
          giudizi di divisione la  controversia  interessa  anche  la
          massa da dividere,  si  ha  riguardo  a  quest'ultima.  Nei
          giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni,  si
          ha riguardo di  norma  alla  somma  attribuita  alla  parte
          vincitrice piuttosto che a quella domandata. In  ogni  caso
          si ha riguardo  al  valore  effettivo  della  controversia,
          anche in relazione agli interessi perseguiti  dalle  parti,
          quando risulta manifestamente diverso da quello presunto  a
          norma del codice di procedura civile  o  alla  legislazione
          speciale. 
                2. Nella  liquidazione  dei  compensi  a  carico  del
          cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entita'
          della domanda. Si ha riguardo  al  valore  effettivo  della
          controversia  quando  risulta  manifestamente  diverso   da
          quello  presunto  anche   in   relazione   agli   interessi
          perseguiti dalle parti. 
                3. Nelle cause  davanti  agli  organi  di  giustizia,
          nella liquidazione a carico  del  cliente  si  ha  riguardo
          all'entita' economica  dell'interesse  sostanziale  che  il
          cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del
          soccombente   si   ha   riguardo   all'entita'    economica
          dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso  la
          decisione. In relazione alle  controversie  in  materia  di
          pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito  dal
          cliente privato e'  rapportato  all'utile  effettivo  o  ai
          profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal  soggetto
          escluso. L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono
          di  regola  non  inferiori  al  10  per  cento  del  valore
          dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti  di
          gara. 
                4. Nelle  cause  davanti  agli  organi  di  giustizia
          tributaria il valore della controversia e'  determinato  in
          conformita' all'importo delle imposte, tasse, contributi  e
          relativi accessori oggetto di contestazione, con il  limite
          di un quinquennio in caso di oneri poliennali. 
                5. Qualora il valore effettivo della controversia non
          risulti determinabile mediante l'applicazione  dei  criteri
          sopra  enunciati,  la  stessa  si  considerera'  di  valore
          indeterminabile. 
                6. Le cause di valore indeterminabile si  considerano
          e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00  e
          non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto  dell'oggetto
          e della complessita' della controversia. Qualora  la  causa
          di valore indeterminabile risulti di particolare importanza
          per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle
          questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti
          ovvero  dei  risultati  utili,  anche  di   carattere   non
          patrimoniale, il suo valore si considera e  a  questi  fini
          entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.» 
                «Art.  6  (Cause  di   valore   superiore   ad   euro
          520.000,00). - 1. Alla liquidazione  dei  compensi  per  le
          controversie di  valore  superiore  a  euro  520.000,00  si
          applica  il  seguente  incremento   percentuale:   per   le
          controversie da euro 520.000,00 ad euro  1.000.000,00  fino
          al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per
          le controversie di valore fino a euro  520.000,00;  per  le
          controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino
          al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per
          le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le
          controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino
          al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per
          le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le
          controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino
          al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per
          le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le
          controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00  fino
          al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per
          le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00;  tale  ultimo
          criterio  puo'  essere  utilizzato  per   ogni   successivo
          raddoppio del valore della controversia.» 
                «Art.  8  (Pluralita'   di   difensori   e   societa'
          professionali). - 1. Quando incaricati  della  difesa  sono
          piu' avvocati, ciascuno di essi ha  diritto  nei  confronti
          del cliente ai compensi  per  l'opera  prestata,  ma  nella
          liquidazione a carico  del  soccombente  sono  computati  i
          compensi per un solo avvocato. 
                2. All'avvocato incaricato di  svolgere  funzioni  di
          domiciliatario, spetta un compenso non inferiore al 20  per
          cento dell'importo  previsto  dai  parametri  di  cui  alle
          tabelle allegate per le  fasi  processuali  che  lo  stesso
          domiciliatario  ha  effettivamente  seguito  e,   comunque,
          rapportato alle prestazioni concretamente svolte. 
                3. Se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una
          societa' di avvocati si applica il compenso spettante a  un
          solo professionista, anche se la prestazione e'  svolta  da
          piu' soci.» 
                «Art.   9   (Praticanti   avvocati    abilitati    al
          patrocinio). -  1.  Ai  praticanti  avvocati  abilitati  al
          patrocinio e' liquidata la  meta'  dei  compensi  spettanti
          all'avvocato.» 
                «Art. 10 (Procedimenti arbitrali rituali e irrituali)
          - 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed  irrituali,  a
          ciascun arbitro e' dovuto il compenso previsto  sulla  base
          dei parametri numerici di cui alla tabella allegata. 
                2. Agli avvocati chiamati a difendere  in  arbitrati,
          rituali o irrituali, sono liquidati i compensi previsti dai
          parametri di cui alla tabella n. 2.» 
                «Art. 11 (Trasferte). - 1. Per gli affari e le  cause
          fuori  dal  luogo  ove  svolge  la  professione   in   modo
          prevalente,  all'avvocato  incaricato   della   difesa   e'
          liquidata l'indennita' di trasferta  e  il  rimborso  delle
          spese   a   norma   dell'articolo    27    della    materia
          stragiudiziale.».