Art. 3 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
      determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale 
 
  1. All'articolo 12 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»; 
    b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse; 
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. I compensi previsti  per  le  indagini  difensive  sono
aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente
complesse o urgenti. 
      3-ter. Per le attivita' difensive svolte davanti  al  Tribunale
per i minorenni, i compensi sono  liquidati  applicando  i  parametri
previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento  all'autorita'
giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto
l'imputato fosse stato maggiorenne.». 
  2. All'articolo 17 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 3: 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 12 e 17 del citato
          decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.  55,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12 (Parametri generali  per  la  determinazione
          dei compensi). - 1. Ai fini della liquidazione del compenso
          spettante per  l'attivita'  penale  si  tiene  conto  delle
          caratteristiche, dell'urgenza e del  pregio  dell'attivita'
          prestata, dell'importanza, della natura, della complessita'
          del  procedimento,  della  gravita'  e  del  numero   delle
          imputazioni,  del  numero  e   della   complessita'   delle
          questioni giuridiche e di  fatto  trattate,  dei  contrasti
          giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria  dinanzi  cui
          si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del
          numero dei documenti  e  degli  atti  da  esaminare,  della
          continuita' dell'impegno anche in relazione alla  frequenza
          di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la  professione
          in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche
          riguardo  alle  conseguenze  civili   e   alle   condizioni
          finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero
          di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero
          rinvio,  e  del  tempo  necessario  all'espletamento  delle
          attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori  medi
          di cui alle tabelle  allegate,  che,  in  applicazione  dei
          parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per
          cento, ovvero possono essere diminuiti  in  ogni  caso  non
          oltre il 50 per cento. 
                2. Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi  la
          stessa posizione procedimentale o processuale, il  compenso
          unico puo' essere aumentato  per  ogni  soggetto  oltre  il
          primo nella misura del 30 per cento, fino a un  massimo  di
          dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto  oltre
          i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione
          del periodo precedente si applica anche  quando  il  numero
          dei soggetti ovvero delle imputazioni e'  incrementato  per
          effetto di riunione di piu' procedimenti, dal momento della
          disposta riunione, e anche quando il professionista difende
          un singolo soggetto contro piu'  soggetti,  sempre  che  la
          prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni  di
          fatto o di diritto. Quando, ferma l'identita' di  posizione
          procedimentale o processuale, la prestazione  professionale
          non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di
          fatto o di diritto in relazione ai diversi  soggetti  e  in
          rapporto  alle  contestazioni,   il   compenso   altrimenti
          liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' ridotto
          in  misura  non  superiore  al  30  per   cento.   Per   le
          liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti
          ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo
          unico delle spese  di  giustizia  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  si
          tiene specifico conto della concreta incidenza  degli  atti
          assunti rispetto alla posizione processuale  della  persona
          difesa. 
                3. Il compenso si liquida per fasi.  Con  riferimento
          alle    diverse    fasi    del    giudizio    si    intende
          esemplificativamente: 
                  a) per fase di  studio,  ivi  compresa  l'attivita'
          investigativa: l'esame e studio degli  atti,  le  ispezioni
          dei  luoghi,  la  iniziale   ricerca   di   documenti,   le
          consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le
          relazioni o i pareri,  scritti  o  orali,  che  esauriscano
          l'attivita' e sono resi in momento  antecedente  alla  fase
          introduttiva; 
                  b) per fase introduttiva  del  giudizio:  gli  atti
          introduttivi  quali  esposti,  denunce   querele,   istanze
          richieste     dichiarazioni,     opposizioni,      ricorsi,
          impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e
          la citazione del responsabile civile; 
                  c)  per  fase  istruttoria  o  dibattimentale:   le
          richieste, gli  scritti,  le  partecipazioni  o  assistenze
          relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali  o
          processuali  anche  preliminari,  rese  anche  in   udienze
          pubbliche o in camera di  consiglio,  che  sono  funzionali
          alla ricerca di  mezzi  di  prova,  alla  formazione  della
          prova,   comprese   liste,   citazioni   e   le    relative
          notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni,  indagati
          o imputati di reato connesso o collegato; 
                  d) per fase decisionale: le difese orali o scritte,
          le repliche,  l'assistenza  alla  discussione  delle  altre
          parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza
          pubblica. 
                3-bis. I compensi previsti per le indagini  difensive
          sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini  siano
          particolarmente complesse o urgenti. 
              3-ter. Per le attivita'  difensive  svolte  davanti  al
          Tribunale  per  i  minorenni,  i  compensi  sono  liquidati
          applicando i parametri previsti dalla allegata  tabella  n.
          15, con riferimento all'autorita' giudiziaria  che  sarebbe
          stata competente qualora al momento  del  fatto  l'imputato
          fosse stato maggiorenne.» 
                «Art.   17   (Praticanti   avvocati   abilitati    al
          patrocinio). -  1.  Ai  praticanti  avvocati  abilitati  al
          patrocinio e' liquidata la  meta'  dei  compensi  spettanti
          all'avvocato.».