Art. 4 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.». 2. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento». 3. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse; b) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.». 4. All'articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse. 5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). - 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso e' liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.». 6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto il seguente: «Art. 22-bis (Compensi a tempo). - 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.». 7. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse; 8. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse. 9. All'articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le parole «di regola» sono soppresse.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21, 24, 26 e 27 del citato decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Compensi per attivita' stragiudiziale). - 1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attivita' inerente l'affare. Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.» «Art. 19 (Parametri generali per la determinazione dei compensi). - 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, della quantita' e qualita' delle attivita' compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.» «Art. 20 (Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attivita' giudiziali). - 1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. 1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.» «Art. 21 (Determinazione del valore dell'affare). - 1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare e' determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale. 2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entita' del passivo del cliente debitore. 3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente. 4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente. 5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali. 6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile. 7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.» «Art. 24 (Praticanti avvocati abilitati al patrocinio). - 1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e' liquidata la meta' dei compensi spettanti all'avvocato.» «Art. 26 (Prestazioni con compenso a percentuale). - 1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso e' liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresi' conto della durata dell'incarico, della sua complessita' e dell'impegno profuso.» «Art. 27 (Trasferte). - 1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, e' liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, e' riconosciuta un'indennita' chilometrica pari a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.».