Art. 4 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
  determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale 
 
  1. All'articolo  18,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi  o  di  parti
autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati
per ciascuna fase o parte.». 
  2. All'articolo  19,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento». 
  3. All'articolo 20 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse; 
    b) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso  in  cui  il  procedimento  di  mediazione  o  la  procedura  di
negoziazione assistita si concludano con un  accordo  tra  le  parti,
fermo il compenso per la fase di conciliazione,  i  compensi  per  le
fasi dell'attivazione e di negoziazione sono  aumentati  del  30  per
cento.». 
  4. All'articolo  21,  comma  7,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole:  «di  regola  e»,  ovunque
ricorrono, sono soppresse. 
  5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10  marzo
2014, n. 55, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). - 1. Per
le prestazioni  stragiudiziali  in  relazione  ad  affari  di  valore
superiore a euro 520.000,00 il compenso e' liquidato  sulla  base  di
una percentuale progressivamente decrescente del valore  dell'affare,
secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.». 
  6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 22-bis (Compensi a tempo). - 1. Nel caso di pattuizione dei
compensi a tempo, si tiene conto di un  parametro  indicativo  da  un
minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o
frazione di ora superiore a trenta minuti.». 
  7. All'articolo  24,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse; 
  8. All'articolo  26,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse. 
  9. All'articolo  27,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le  parole
«di regola» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 4: 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 18,  19,  20,  21,
          24, 26 e 27 del citato decreto del Ministro della giustizia
          10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal presente decreto: 
                
                «Art. 18 (Compensi per attivita'  stragiudiziale).  -
          1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono
          onnicomprensivi in relazione  ad  ogni  attivita'  inerente
          l'affare. Quando, tuttavia, l'affare si compone di  fasi  o
          di parti autonome in  ragione  della  materia  trattata,  i
          compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.» 
                «Art. 19 (Parametri generali  per  la  determinazione
          dei compensi). - 1. Ai fini della liquidazione del compenso
          si tiene conto  delle  caratteristiche,  dell'urgenza,  del
          pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza dell'opera,
          della natura, della difficolta' e del  valore  dell'affare,
          della quantita' e qualita' delle attivita' compiute,  delle
          condizioni   soggettive   del   cliente,   dei    risultati
          conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni
          giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla  difficolta'
          dell'affare  si  tiene  particolare  conto   di   contrasti
          giurisprudenziali  rilevanti,   della   quantita'   e   del
          contenuto della corrispondenza  che  risulta  essere  stato
          necessario  intrattenere  con  il  cliente  e   con   altri
          soggetti. Il giudice tiene conto dei  valori  medi  di  cui
          alla tabella allegata, che, in applicazione  dei  parametri
          generali, possono essere aumentati fino al  50  per  cento,
          ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura  non
          superiore al 50 per cento.» 
                «Art.   20   (Prestazioni    stragiudiziali    svolte
          precedentemente   o   in   concomitanza    con    attivita'
          giudiziali). - 1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o
          in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una
          autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' liquidata in
          base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. 
                1-bis.   L'attivita'   svolta    dall'avvocato    nel
          procedimento   di   mediazione   e   nella   procedura   di
          negoziazione assistita e' liquidata in  base  ai  parametri
          numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in  cui  il
          procedimento di mediazione o la procedura  di  negoziazione
          assistita si concludano con un accordo tra le parti,  fermo
          il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le
          fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati  del
          30 per cento.» 
                «Art. 21 (Determinazione del valore  dell'affare).  -
          1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare e'
          determinato  -  salvo  quanto  diversamente  disposto   dal
          presente comma - a norma del codice di procedura civile. In
          ogni caso si ha riguardo al valore  effettivo  dell'affare,
          anche in relazione agli interessi perseguiti  dalla  parte,
          quando risulta manifestamente diverso da quello presunto  a
          norma del codice di procedura civile o  della  legislazione
          speciale. 
                2.  Per   l'assistenza   in   procedure   concorsuali
          giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo  al  valore  del
          credito del cliente creditore o all'entita' del passivo del
          cliente debitore. 
                3.  Per  l'assistenza  in  affari   di   successioni,
          divisioni e liquidazioni si ha  riguardo  al  valore  della
          quota attribuita al cliente. 
                4.  Per  l'assistenza  in  affari  amministrativi  il
          compenso si determina  secondo  i  criteri  previsti  nelle
          norme  dettate  per  le  prestazioni  giudiziali,   tenendo
          presente l'interesse sostanziale del cliente. 
                5. Per l'assistenza in affari in  materia  tributaria
          si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e
          relativi accessori oggetto di contestazione, con il  limite
          di un quinquennio in caso di oneri poliennali. 
                6.  Qualora  il  valore  effettivo  dell'affare   non
          risulti determinabile mediante l'applicazione  dei  criteri
          sopra  enunciati  lo  stesso   si   considera   di   valore
          indeterminabile. 
                7.  Gli   affari   di   valore   indeterminabile   si
          considerano e a questi fini di valore non inferiore a  euro
          26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00,  tenuto  conto
          dell'oggetto  e  della  complessita'  dell'affare   stesso.
          Qualora  il  valore  effettivo   dell'affare   risulti   di
          particolare importanza per l'oggetto, per il  numero  e  la
          complessita' delle questioni giuridiche  trattate,  per  la
          rilevanza degli effetti e dei risultati utili di  qualsiasi
          natura, anche non patrimoniale, il suo valore si  considera
          e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.» 
                «Art.   24   (Praticanti   avvocati   abilitati    al
          patrocinio). -  1.  Ai  praticanti  avvocati  abilitati  al
          patrocinio e' liquidata la  meta'  dei  compensi  spettanti
          all'avvocato.» 
                «Art. 26 (Prestazioni con compenso a percentuale).  -
          1. Per le prestazioni in  adempimento  di  un  incarico  di
          gestione amministrativa, giudiziaria  o  convenzionale,  il
          compenso e' liquidato sulla base di una percentuale, fino a
          un massimo del 5 per cento, computata sul valore  dei  beni
          amministrati,   tenendo   altresi'   conto   della   durata
          dell'incarico,  della  sua  complessita'   e   dell'impegno
          profuso.» 
                «Art. 27 (Trasferte).  -  1.  All'avvocato,  che  per
          l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo
          ove svolge la professione in modo prevalente, e'  liquidato
          il  rimborso  delle  spese  sostenute  e  un'indennita'  di
          trasferta.  Si  tiene  conto  del   costo   del   soggiorno
          documentato dal professionista, con il limite di un albergo
          quattro stelle, unitamente a una maggiorazione del  10  per
          cento quale rimborso delle spese accessorie; per  le  spese
          di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio,  e'
          riconosciuta un'indennita' chilometrica pari  a  un  quinto
          del  costo  del  carburante  al  litro,  oltre  alle  spese
          documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.».