Art. 2
Strumenti e forme di monitoraggio
1. Dopo il primo biennio di applicazione del presente decreto, su
richiesta delle amministrazioni competenti, le imprese di
assicurazioni possono mettere a disposizione dati statistici relativi
a massimali e somme assicurate per verificare la congruita' e la
completezza della copertura assicurativa di cui all'articolo 1.