Art. 2 Strumenti e forme di monitoraggio 1. Dopo il primo biennio di applicazione del presente decreto, su richiesta delle amministrazioni competenti, le imprese di assicurazioni possono mettere a disposizione dati statistici relativi a massimali e somme assicurate per verificare la congruita' e la completezza della copertura assicurativa di cui all'articolo 1.