Art. 2 
 
                             Iscrizione 
 
  1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di cui all'articolo
1 deve  depositarlo  presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese
competente, ai sensi dell'articolo 2330 del codice civile. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'art. 2330 del codice civile: 
                «Art.  2330   (Deposito   dell'atto   costitutivo   e
          iscrizione della societa'). - Il  notaio  che  ha  ricevuto
          l'atto costitutivo  deve  depositarlo  entro  dieci  giorni
          presso l'ufficio  del  registro  delle  imprese  nella  cui
          circoscrizione e' stabilita la sede  sociale,  allegando  i
          documenti  comprovanti  la  sussistenza  delle   condizioni
          previste dall'art. 2329. 
                Se il notaio o gli amministratori non  provvedono  al
          deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun
          socio puo' provvedervi a spese della societa'. 
                L'iscrizione  della  societa'  nel   registro   delle
          imprese e' richiesta contestualmente al deposito  dell'atto
          costitutivo.  L'ufficio   del   registro   delle   imprese,
          verificata la  regolarita'  formale  della  documentazione,
          iscrive la societa' nel registro. 
                Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica
          l'art. 2299.»