Art. 2 Iscrizione 1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di cui all'articolo 1 deve depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese competente, ai sensi dell'articolo 2330 del codice civile.
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 2330 del codice civile: «Art. 2330 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'). - Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa'. L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro. Se la societa' istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299.»