Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
le seguenti: 
    a) «rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e demolizione»:
i rifiuti derivanti dalle operazioni  di  costruzione  e  demolizione
identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei  rifiuti  di  cui
alla decisione della Commissione 2000/532/CE del  3  maggio  2000,  e
indicati al punto 1 della  tabella  1  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento; 
    b) «altri rifiuti inerti di  origine  minerale»:  i  rifiuti  non
appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei  rifiuti  di  cui
alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati  al  punto  2
della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento; 
    c)  «rifiuti  inerti»:  i  rifiuti  solidi  dalle  attivita'   di
costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine  minerale
che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica  o  biologica
significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non  bruciano  ne'
sono  soggetti  ad  altre  reazioni  fisiche  o  chimiche,  non  sono
biodegradabili  e,  in  caso  di  contatto  con  altre  materie,  non
comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o
danno alla salute umana; 
    d) «aggregato recuperato»: i rifiuti di cui alle lettere a) e  b)
che hanno cessato di essere tali a seguito di una o  piu'  operazioni
di  recupero  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  all'articolo
184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  e  delle
disposizioni del presente regolamento; 
    e) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore
ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato; 
    f)  «produttore  di  aggregato  recuperato»  o  «produttore»:  il
gestore dell'impianto autorizzato  per  la  produzione  di  aggregato
recuperato; 
    g) «dichiarazione di conformita'»: la  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  rilasciata  dal  produttore  attestante  le
caratteristiche dell'aggregato recuperato, di cui all'articolo 5; 
    h)   «autorita'    competente»:    l'autorita'    che    rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della  Parte  II  o  del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152  del
2006, ovvero l'autorita'  destinataria  della  comunicazione  di  cui
all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  183,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : 
                «Art. 183 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
                  a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui
          il  detentore  si  disfi  o  abbia  l'intenzione  o   abbia
          l'obbligo di disfarsi; 
                  b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                  b-bis)  «rifiuto  non  pericoloso»:   rifiuto   non
          contemplato dalla lettera b); 
                  b-ter) «rifiuti urbani»: 
                    1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati  e  da
          raccolta differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,
          vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
          imballaggi,  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche, rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  rifiuti
          ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
                    2.  i  rifiuti  indifferenziati  e  da   raccolta
          differenziata provenienti da altre fonti  che  sono  simili
          per natura e composizione  ai  rifiuti  domestici  indicati
          nell'allegato L-quater prodotti dalle  attivita'  riportate
          nell'allegato L-quinquies; 
                    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento  delle
          strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
                    4. i rifiuti di qualunque natura  o  provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
                    5.  i  rifiuti  della  manutenzione   del   verde
          pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di  alberi,
          nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 
                    6. i rifiuti  provenienti  da  aree  cimiteriali,
          esumazioni ed  estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti
          provenienti da attivita' cimiteriale diversi da  quelli  di
          cui ai punti 3, 4 e 5; 
                    6-bis.  i  rifiuti  accidentalmente   pescati   o
          volontariamente  raccolti,  anche  attraverso  campagne  di
          pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune; 
                  b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione»  i
          rifiuti  prodotti  dalle   attivita'   di   costruzione   e
          demolizione; 
                  b-quinquies) la definizione di  rifiuti  urbani  di
          cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli  obiettivi  di
          preparazione per il riutilizzo  e  il  riciclaggio  nonche'
          delle  relative  norme  di  calcolo  e  non  pregiudica  la
          ripartizione delle responsabilita' in materia  di  gestione
          dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 
                  b-sexies) i rifiuti urbani non includono i  rifiuti
          della  produzione,  dell'agricoltura,  della  silvicoltura,
          della pesca, delle fosse settiche, delle  reti  fognarie  e
          degli impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue,  ivi
          compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso  o  i
          rifiuti da costruzione e demolizione; 
                  c)  «oli  usati»:  qualsiasi  olio  industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                  d) «rifiuti organici»:  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da  nuclei   domestici,   ristoranti,   uffici,   attivita'
          all'ingrosso,  mense,  servizi  di  ristorazione  e   punti
          vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti  dagli
          impianti dell'industria alimentare; 
                  d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti  di
          cui all'articolo 2 del regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglioche  sono   diventati
          rifiuti; 
                  e) «autocompostaggio»:  compostaggio  degli  scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
                  f) «produttore di  rifiuti»:  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
                  g) «produttore  del  prodotto»:  qualsiasi  persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                  g-bis)  «regime  di  responsabilita'   estesa   del
          produttore»:  le  misure  volte  ad   assicurare   che   ai
          produttori   di   prodotti   spetti   la    responsabilita'
          finanziaria   o   la    responsabilita'    finanziaria    e
          organizzativa della gestione della fase del ciclo  di  vita
          in cui il prodotto diventa un rifiuto; 
                  h) «detentore»: il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                  i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                  l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone
          il recupero o lo  smaltimento  dei  rifiuti  per  conto  di
          terzi, compresi gli intermediari che  non  acquisiscono  la
          materiale disponibilita' dei rifiuti; 
                  m) «prevenzione»: misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                    1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                    2) gli  impatti  negativi  dei  rifiuti  prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                    3)  il  contenuto  di  sostanze   pericolose   in
          materiali e prodotti; 
                  n)  «gestione  dei  rifiuti»:   la   raccolta,   il
          trasporto,  il  recupero,  compresa  la   cernita,   e   lo
          smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediari. Non  costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, selezione e deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici  o  vulcanici,  ivi  incluse
          mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri  materiali
          di  origine  antropica  effettuate,   nel   tempo   tecnico
          strettamente necessario, presso il medesimo sito nel  quale
          detti eventi li hanno depositati; 
                  o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
                  p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                  q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni
          di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione  attraverso
          cui prodotti o componenti  di  prodotti  diventati  rifiuti
          sono preparati in modo da poter  essere  reimpiegati  senza
          altro pretrattamento; 
                  r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                  s)  «trattamento»:   operazioni   di   recupero   o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                  t)  «recupero»:   qualsiasi   operazione   il   cui
          principale  risultato  sia  di  permettere  ai  rifiuti  di
          svolgere un ruolo utile, sostituendo  altri  materiali  che
          sarebbero stati altrimenti  utilizzati  per  assolvere  una
          particolare funzione o  di  prepararli  ad  assolvere  tale
          funzione,  all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in
          generale. L'allegato C della parte IV del presente  decreto
          riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                  t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi  operazione
          di  recupero  diversa  dal  recupero  di  energia   e   dal
          ritrattamento per ottenere materiali  da  utilizzare  quali
          combustibili o  altri  mezzi  per  produrre  energia.  Esso
          comprende, tra l'altro la preparazione per  il  riutilizzo,
          il riciclaggio e il riempimento; 
                  u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                  u-bis)  «riempimento»:  qualsiasi   operazione   di
          recupero in cui rifiuti  non  pericolosi  idonei  ai  sensi
          della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in
          aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
          morfologici. I rifiuti  usati  per  il  riempimento  devono
          sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere  idonei
          ai fini summenzionati ed  essere  limitati  alla  quantita'
          strettamente necessaria a perseguire tali fini; 
                  v)  «rigenerazione  degli  oli  usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                  z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                  aa)  «stoccaggio»:  le  attivita'  di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                  bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»:  il
          raggruppamento dei rifiuti  ai  fini  del  trasporto  degli
          stessi  in  un  impianto  di  recupero   e/o   smaltimento,
          effettuato, prima della  raccolta  ai  sensi  dell'articolo
          185-bis; 
                  cc)  «combustibile  solido  secondario  (CSS)»:  il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                  dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                  ee) «compost»: prodotto ottenuto dal  compostaggio,
          o  da  processi  integrati  di  digestione   anaerobica   e
          compostaggio, dei rifiuti organici raccolti  separatamente,
          di altri materiali organici non qualificati  come  rifiuti,
          di sottoprodotti e altri rifiuti  a  matrice  organica  che
          rispetti i requisiti e le caratteristiche  stabilite  dalla
          vigente  normativa  in   tema   di   fertilizzanti   e   di
          compostaggio sul luogo di produzione; 
                  ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                  gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
                  hh)  «scarichi  idrici»:  le  immissioni  di  acque
          reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
                  ii)  «inquinamento  atmosferico»:   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
                  ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                  mm)  «centro  di  raccolta»:  area  presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza   unificata,   di   cui   aldecreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                  nn) «migliori tecniche  disponibili»:  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
                  oo)  «spazzamento  delle  strade»:   modalita'   di
          raccolta dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle
          strade, aree pubbliche  e  aree  private  ad  uso  pubblico
          escluse le operazioni di sgombero  della  neve  dalla  sede
          stradale e sue pertinenze,  effettuate  al  solo  scopo  di
          garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                  pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                  qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od  oggetto
          che soddisfa le condizioni  di  cui  all'articolo  184-bis,
          comma 1,  o  che  rispetta  i  criteri  stabiliti  in  base
          all'articolo 184-bis, comma 2; 
                  qq-bis) «compostaggio di  comunita'»:  compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti; 
                  qq-ter)   «compostaggio»:   trattamento   biologico
          aerobico di  degradazione  e  stabilizzazione,  finalizzato
          alla   produzione   di   compost   dai   rifiuti   organici
          differenziati alla fonte, da altri materiali  organici  non
          qualificati come  rifiuti,  da  sottoprodotti  e  da  altri
          rifiuti  a  matrice  organica  previsti  dalla   disciplina
          nazionale  in   tema   di   fertilizzanti   nonche'   dalle
          disposizioni  della  parte  quarta  del  presente   decreto
          relative alla disciplina delle  attivita'  di  compostaggio
          sul luogo di produzione.» 
              - La decisione  della  Commissione  2000/532/CE  del  3
          maggio 2000  (che  sostituisce  la  decisione  94/3/CE  che
          istituisce un elenco di rifiuti conformemente  all'articolo
          1, lettera a), della  direttiva  75/442/CEE  del  Consiglio
          relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del  Consiglio
          che istituisce un elenco di  rifiuti  pericolosi  ai  sensi
          dell'articolo 1, paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE
          del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi) e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 6 settembre 2000, n. L 226. 
              -  Il   testo   dell'articolo   184-ter   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  216,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
                2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al  comma
          1, in relazione a ciascun tipo di attivita',  prevedono  in
          particolare: 
                  a) per i rifiuti non pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti utilizzabili nonche' le  condizioni  specifiche
          alle quali  le  attivita'  medesime  sono  sottoposte  alla
          disciplina prevista dal presente articolo; 
                    3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in relazione ai tipi o alle quantita'  dei  rifiuti  ed  ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
                  b) per i rifiuti pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti; 
                    3) le condizioni specifiche  riferite  ai  valori
          limite di sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai
          valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto  ed  al
          tipo di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche  in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito; 
                    4) gli altri requisiti necessari  per  effettuare
          forme diverse di recupero; 
                    5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di   sostanze
          pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di  recupero,
          i rifiuti stessi siano recuperati  senza  pericolo  per  la
          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
                3. La provincia iscrive in un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
                  a)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  e   delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1; 
                  b) il possesso dei requisiti  soggettivi  richiesti
          per la gestione dei rifiuti; 
                  c)  le  attivita'  di  recupero  che  si  intendono
          svolgere; 
                  d) lo stabilimento, la capacita' di recupero  e  il
          ciclo di trattamento o di combustione nel quale  i  rifiuti
          stessi  sono  destinati  ad  essere   recuperati,   nonche'
          l'utilizzo di eventuali impianti mobili; 
                  e) le caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
                4. La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
                5. La comunicazione di cui al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
                6. La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo   269in   caso   di    modifica    sostanziale
          dell'impianto. 
                7. Alle attivita' di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
                8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          daldecreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.   387,   e
          successive    modificazioni,     nonche'     dalladirettiva
          2009/28/CEe dalle relative disposizioni di recepimento. 
                8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
                8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni 
                8-quater. Le attivita'  di  trattamento  disciplinate
          dai  regolamenti  di  cui   all'articolo6,   paragrafo   2,
          delladirettiva  2008/98/CEdel  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri  che
          determinano quando specifici tipi  di  rifiuti  cessano  di
          essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle  procedure
          semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
          decreto e dal presente  articolo  a  condizione  che  siano
          rispettati tutti i requisiti, i criteri e  le  prescrizioni
          soggettive e oggettive previsti dai  predetti  regolamenti,
          con particolare riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre,    alle    procedure    semplificate    disciplinate
          dall'articolo 214  del  presente  decreto  e  dal  presente
          articolo  a  condizione  che  siano  rispettati   tutti   i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
          riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 allaGazzetta Ufficialen. 88 del  16  aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161,  e  17  novembre  2005,  n.  269,  e  dell'articolo
          9-bisdeldecreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,  convertito,
          con modificazioni, dallalegge 30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma   8-quaterdel   presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al medesimo comma  8-quatero  all'articolo  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del   2002   e   n.   269   del   2005   e    dell'articolo
          9-bisdeldecreto-legge n.  172  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge n. 210 del 2008. Restano in  ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
                8-septies. Al fine di un uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui  agli  articoli  29-sexiese  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il
          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione».