Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note alle premesse.