Art. 3 
 
     Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. Ai fini dell'articolo 1 e ai  sensi  dell'articolo  184-ter  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attivita'
di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti  inerti  di  origine
minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), del presente regolamento, cessano di  essere  qualificati  come
rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato  se  l'aggregato
recuperato e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il   testo   dell'articolo   184-ter   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle  note
          alle premesse.