Art. 5 
 
              Dichiarazione di conformita' e modalita' 
                     di detenzione dei campioni 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli  184,  comma  5,
188, comma 4, e 193 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  il
produttore  del  rifiuto  destinato  alla  produzione  di   aggregato
recuperato e' responsabile della corretta attribuzione dei codici dei
rifiuti e delle caratteristiche  di  pericolo  dei  rifiuti,  nonche'
della compilazione del  formulario  di  identificazione  del  rifiuto
(FIR). 
  2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e'  attestato  dal
produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  redatta  per
ciascun lotto di  aggregato  recuperato  prodotto.  La  dichiarazione
sostitutiva e' redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ed
e' inviata con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  all'autorita'   competente   e
all'Agenzia    regionale    per    la    protezione     dell'ambiente
territorialmente competente. 
  3.  Il  produttore  di  aggregato   recuperato   conserva,   presso
l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della
dichiarazione di cui  al  comma  2,  anche  in  formato  elettronico,
mettendola  a  disposizione  delle  autorita'  di  controllo  che  la
richiedono. 
  4. Ai fini  della  prova  della  sussistenza  dei  criteri  di  cui
all'articolo 3, il produttore di aggregato  recuperato  conserva  per
cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede
legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine  del
processo produttivo di ciascun  lotto  di  aggregato  recuperato,  in
conformita' alla norma UNI 10802. Le modalita' di  conservazione  del
campione  sono  tali  da   garantire   la   non   alterazione   delle
caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e
idonee a consentire la ripetizione delle analisi. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il comma 5 dell'articolo  184  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione  di   cui   all'articolo   183.   La   corretta
          attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
          di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore  sulla
          base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre  2020,
          dal Sistema  nazionale  per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale  ed  approvate   con   decreto   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare   notifica   immediatamente   alla
          Commissione europea i casi  di  cui  all'articolo  7  della
          direttiva  2008/98/CEe  fornisce  alla  stessa   tutte   le
          informazioni pertinenti.» 
              - Si riporta il comma 4 dell'articolo 188, del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento,
          dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti
          di cui al comma 1, non  costituisce  esclusione  automatica
          della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo
          recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di
          persone  nel  fatto   illecito   e   di   quanto   previsto
          dalregolamento (CE) n. 1013/2006,  la  responsabilita'  del
          produttore o del detentore per il  recupero  o  smaltimento
          dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi: 
                  a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
          raccolta; 
                  b) conferimento dei rifiuti a soggetti  autorizzati
          alle attivita' di recupero o di  smaltimento  a  condizione
          che il  detentore  abbia  ricevuto  il  formulario  di  cui
          all'articolo 193  controfirmato  e  datato  in  arrivo  dal
          destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento  dei
          rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di  detto
          termine il produttore o detentore abbia provveduto  a  dare
          comunicazione  alle  autorita'  competenti  della   mancata
          ricezione    del    formulario.    Per    le     spedizioni
          transfrontaliere di rifiuti, con riferimento  ai  documenti
          previsti dalregolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine  e'
          elevato a sei mesi e la comunicazione  e'  effettuata  alla
          Regione o alla Provincia autonoma.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  193  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il  trasporto
          dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
          un formulario di identificazione  (FIR)  dal  quale  devono
          risultare i seguenti dati: 
                  a)  nome  ed  indirizzo  del   produttore   e   del
          detentore; 
                  b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
                  c) impianto di destinazione; 
                  d) data e percorso dell'istradamento; 
                  e) nome ed indirizzo del destinatario. 
                2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis,  comma
          1,  sono  disciplinati  il  modello   del   formulario   di
          identificazione del rifiuto e le modalita' di  numerazione,
          vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro  elettronico
          nazionale,  con  possibilita'  di  scaricare  dal  medesimo
          Registro elettronico il formato  cartaceo.  Possono  essere
          adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
          rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. 
                3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi
          il decreto del Ministro dell'ambiente 1°  aprile  1998,  n.
          145, nonche' le disposizioni relative  alla  numerazione  e
          vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
          dagli uffici regionali e provinciali competenti in  materia
          di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione
          e'  gratuita  e  non  e'  soggetta  ad  alcun   diritto   o
          imposizione tributaria. 
                4.   Fino   all'emanazione   del   decreto   di   cui
          all'articolo 188-bis, comma 1,  il  formulario  in  formato
          cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati
          e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi'
          dal  trasportatore;  una  copia  deve  rimanere  presso  il
          produttore o il detentore, le  altre  tre,  sottoscritte  e
          datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite  una  dal
          destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
          trasmetterne  una  al  produttore  o   al   detentore.   La
          trasmissione della  quarta  copia  puo'  essere  sostituita
          dall'invio mediante posta  elettronica  certificata  sempre
          che  il  trasportatore  assicuri   la   conservazione   del
          documento  originale  ovvero   provveda,   successivamente,
          all'invio  dello  stesso  al  produttore.  Le   copie   del
          formulario devono essere conservate per tre anni. 
                5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui all'articolo 188-bis,  comma  1,  in  alternativa  alle
          modalita' di vidimazione di cui al comma 3,  il  formulario
          di  identificazione  del  rifiuto  e'  prodotto  in  format
          esemplare, conforme al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero  univoco,
          tramite apposita applicazione  raggiungibile  attraverso  i
          portali  istituzionali  delle  Camere  di   Commercio,   da
          stamparsi  e  compilarsi  in  duplice  copia.  La  medesima
          applicazione rende disponibile,  a  coloro  che  utilizzano
          propri  sistemi  gestionali   per   la   compilazione   dei
          formulari,  un  accesso  dedicato  al  servizio  anche   in
          modalita' telematica al fine  di  consentire  l'apposizione
          del codice univoco su ciascun formulario. Una copia  rimane
          presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a
          destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia  del
          formulario compilato in  tutte  le  sue  parti.  Gli  altri
          soggetti coinvolti ricevono una  fotocopia  del  formulario
          completa in tutte le sue parti.  Le  copie  del  formulario
          devono essere conservate per tre anni. 
                6. Durante la  raccolta  e  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia. 
                7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui
          all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale  degli
          stessi; al soggetto che gestisce il servizio  pubblico;  ai
          trasporti di rifiuti speciali  non  pericolosi,  effettuati
          dal produttore dei rifiuti stessi  in  modo  occasionale  e
          saltuario.  Sono  considerati  occasionali  e  saltuari   i
          trasporti effettuati per non piu' di cinque  volte  l'anno,
          che  non  eccedano  la  quantita'  giornaliera  di   trenta
          chilogrammi o di trenta litri. 
                8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          altresi'  al  trasporto  di   rifiuti   speciali   di   cui
          all'articolo 184,  comma  3,  lettera  a),  effettuato  dal
          produttore in modo occasionale e saltuario,  come  definito
          al comma 7, per il conferimento  al  gestore  del  servizio
          pubblico di raccolta, ovvero  al  circuito  organizzato  di
          raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
          i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 
                9.   Per   i   rifiuti    oggetto    di    spedizioni
          transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
          e' sostituito dai  documenti  previsti  dall'articolo  194,
          anche con  riguardo  alla  tratta  percorsa  su  territorio
          nazionale. 
                10. Il formulario di identificazione di cui al  comma
          1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
          in  agricoltura,  puo'  sostituire  il  documento  di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          99 e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  siano
          espressamente riportate in maniera chiara  e  leggibile  le
          specifiche informazioni  di  cui  all'allegato  III  A  del
          citato decreto legislativo  n.  99  del  1992,  nonche'  le
          sottoscrizioni  richieste,  ancorche'  non   previste   nel
          modello del formulario. 
                11.  La  movimentazione  dei  rifiuti  esclusivamente
          all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
          fini  della  Parte  quarta  del  presente  decreto  e   non
          necessita di formulario di identificazione. 
                12.  La  movimentazione   dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al
          sito  che  sia   nella   disponibilita'   giuridica   della
          cooperativa di  cui  e'  socio,  ivi  compresi  i  consorzi
          agrari,  qualora  sia  finalizzata  al  raggiungimento  del
          deposito temporaneo. 
                13. Il documento commerciale di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          per gli operatori soggetti  all'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di  carico  e  scarico  di  cui  all'articolo  190
          sostituisce  a  tutti  gli   effetti   il   formulario   di
          identificazione di cui al comma 1. Con il  decreto  di  cui
          all'articolo  188-bis,  comma  1,  sono   disciplinate   le
          modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
          (REN). 
                14.  La  micro-raccolta,  intesa  come  raccolta   di
          rifiuti da parte di un unico raccoglitore  o  trasportatore
          presso piu' produttori o detentori, svolta  con  lo  stesso
          automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
          produttore, deve essere effettuata nel termine  massimo  di
          48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
          essere indicate tutte le tappe intermedie  effettuate.  Nel
          caso in cui il percorso dovesse  subire  delle  variazioni,
          nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
          a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 
                15. Gli stazionamenti dei veicoli  in  configurazione
          di trasporto, nonche' le soste tecniche per  le  operazioni
          di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni  e
          dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili  che
          proseguono il trasporto, non rientrano nelle  attivita'  di
          stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1,  aa),  purche'
          le stesse siano dettate da  esigenze  di  trasporto  e  non
          superino  le  72  ore,  escludendo  dal  computo  i  giorni
          interdetti alla circolazione. 
                16. Il formulario di identificazione dei  rifiuti  di
          cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F
          di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e  la
          scheda di cui all'allegato IB  del  decreto  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          aprile 2008. 
                17.   Nella   compilazione    del    formulario    di
          identificazione,  ogni  operatore  e'  responsabile   delle
          informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
          competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
          indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
          dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali  difformita'
          tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
          consistenza,   fatta   eccezione   per    le    difformita'
          riscontrabili in base alla comune diligenza. 
                18.  Ferma   restando   la   disciplina   in   merito
          all'attivita' sanitaria e  relativi  rifiuti  prodotti,  ai
          fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
          assistenza sanitaria svolta al  di  fuori  delle  strutture
          sanitarie di riferimento e  da  assistenza  domiciliare  si
          considerano  prodotti  presso  l'unita'  locale,   sede   o
          domicilio dell'operatore  che  svolge  tali  attivita'.  La
          movimentazione    di    quanto    prodotto,    dal    luogo
          dell'intervento fino alla sede di chi  lo  ha  svolto,  non
          comporta   l'obbligo   di   tenuta   del   formulario    di
          identificazione del rifiuto e non necessita  di  iscrizione
          all'Albo ai sensi dell'articolo 212. 
                19. I rifiuti derivanti da attivita' di  manutenzione
          e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui
          alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano  prodotti
          presso l'unita' locale, sede o domicilio del  soggetto  che
          svolge tali attivita'. Nel caso  di  quantitativi  limitati
          che non giustificano l'allestimento di un deposito dove  e'
          svolta l'attivita', il trasporto  dal  luogo  di  effettiva
          produzione alla  sede,  in  alternativa  al  formulario  di
          identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
          (DDT)  attestante  il  luogo   di   effettiva   produzione,
          tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
          colli  o  una  stima  del  peso  o  volume,  il  luogo   di
          destinazione. 
                20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1
          e 3, con  riferimento  alla  movimentazione  del  materiale
          tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le  opportune
          valutazioni  tecniche  e  di  funzionalita'  dei  materiali
          riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento  di
          trasporto  (DDT)   attestante   il   luogo   di   effettiva
          produzione, tipologia e quantita' dei materiali,  indicando
          il numero di colli o una stima del peso o volume, il  luogo
          di destinazione. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  47  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445: 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
                «Art. 65 (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
                  a) se sottoscritte mediante una delle forme di  cui
          all'articolo 20; 
                  b) ovvero, quando l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale (SPID), la carta di  identita'  elettronica  o  la
          carta nazionale dei servizi; 
                  b-bis) ovvero formate tramite il punto  di  accesso
          telematico per i dispositivi  mobili  di  cui  all'articolo
          64-bis; 
                  c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                  c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante  o  dal
          dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in  uno
          degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter  o  6-quater
          ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
          indirizzo elettronico eletto presso un  servizio  di  posta
          elettronica  certificata  o  un  servizio  elettronico   di
          recapito  certificato  qualificato,   come   definito   dal
          Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in  assenza  di  un
          domicilio digitale iscritto,  la  trasmissione  costituisce
          elezione  di  domicilio   digitale   speciale,   ai   sensi
          dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti  e  le
          comunicazioni  a   cui   e'   riferita   l'istanza   o   la
          dichiarazione. Sono fatte salve le  disposizioni  normative
          che prevedono l'uso di specifici  sistemi  di  trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
                1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
                2. Le istanze e le dichiarazioni di cui  al  comma  1
          sono  equivalenti  alle  istanze   e   alle   dichiarazioni
          sottoscritte con firma autografa apposta  in  presenza  del
          dipendente addetto al procedimento. 
                4. Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: 
                  «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82».