Art. 6 Sistema di gestione 1. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualita' secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualita' deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformita' ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Note all'art. 6: - Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.