Art. 6 
 
                         Sistema di gestione 
 
  1. Il produttore di aggregato  recuperato  applica  un  sistema  di
gestione della qualita' secondo la norma UNI EN ISO 9001  certificato
da un'organizzazione accreditata ai sensi  della  normativa  vigente,
atto a  dimostrare  il  rispetto  dei  criteri  di  cui  al  presente
regolamento. Il manuale della qualita'  deve  essere  comprensivo  di
procedure  operative  per  il  controllo  delle  caratteristiche   di
conformita'  ai  criteri  di  cui  all'Allegato  1,  del   piano   di
campionamento e dell'automonitoraggio. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e  alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001,
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,   del   25   novembre   2009
          (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
          comunitario di ecogestione e audit (EMAS),  che  abroga  il
          regolamento  (CE)  n.  761/2001  e   le   decisioni   della
          Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.