Art. 7
Monitoraggio
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi
all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il
Ministero della transizione ecologica valuta l'opportunita' di una
revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto
dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per
tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase
applicativa.