Art. 7 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento,  acquisiti  i  dati  di  monitoraggio  relativi
all'attuazione  delle  disposizioni  stabilite   dal   medesimo,   il
Ministero della transizione ecologica valuta  l'opportunita'  di  una
revisione dei criteri per la cessazione della  qualifica  di  rifiuto
dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  a)  e  b),  per
tenere  conto,  ove  necessario,  delle  evidenze  emerse   in   fase
applicativa.