Art. 8
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente
regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un
aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo
216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantita'
massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento
dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della
Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano
ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile
1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme
tecniche di cui all'allegato 5, nonche' i valori limite per le
emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali gia'
prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
nonche' quelli che risultano in esito alle procedure di recupero gia'
autorizzate possono essere utilizzati in conformita' alla
comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione
concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero
del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
3. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 settembre 2022
Il Ministro: Cingolani
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, reg.ne n. 2628
Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note all'art.2.