Art. 2 
 
               Modifica dell'articolo 301 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 
 
  1. All'articolo 301, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Quando non e' possibile procedere alla confisca delle  cose
di cui al periodo precedente, e' ordinata la  confisca  di  somme  di
danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente,  di  cui  il
condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 301 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,   n.   43
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative  in  materia  doganale),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 301 (Delle misure  di  sicurezza  patrimoniali.
          Confisca).- 1. Nei casi di contrabbando e' sempre  ordinata
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e delle  cose  che  ne  sono  l'oggetto
          ovvero il prodotto o il profitto. Quando non  e'  possibile
          procedere alla  confisca  delle  cose  di  cui  al  periodo
          precedente, e' ordinata la confisca  di  somme  di  danaro,
          beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui  il
          condannato  ha  la  disponibilita',  anche  per  interposta
          persona. 
                2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i  mezzi  di
          trasporto a chiunque appartenenti  che  risultino  adattati
          allo  stivaggio  fraudolento  di  merci  ovvero  contengano
          accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico  o
          l'autonomia   in    difformita'    delle    caratteristiche
          costruttive omologate o che siano impiegati  in  violazioni
          alle norme concernenti la circolazione o la  navigazione  e
          la sicurezza in mare. 
                3. Si applicano le  disposizioni  dell'art.  240  del
          codice  penale  se  si  tratta  di   mezzo   di   trasporto
          appartenente a persona estranea  al  reato  qualora  questa
          dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito  impiego
          anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto  di
          vigilanza. 
                4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto
          confiscati  per  il  delitto   di   contrabbando,   qualora
          l'aggiudicazione non abbia luogo al primo  incanto,  l'asta
          non puo'  essere  ripetuta  e  i  mezzi  esecutati  vengono
          acquisiti al patrimonio dello Stato. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si osservano
          anche nel caso di applicazione della pena  su  richiesta  a
          norma del titolo II del libro VI del  codice  di  procedura
          penale. 
                5-bis. Nei casi di condanna o di  applicazione  della
          pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del  codice  di
          procedura  penale,  per   taluno   dei   delitti   previsti
          dall'articolo 295, secondo  comma,  si  applica  l'articolo
          240-bis del codice penale.»