Art. 3 
 
    Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 
 
  1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986,  n.  898,  dopo  il
comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di condanna  o  di
applicazione della pena su richiesta a norma  dell'articolo  444  del
codice di procedura penale per il delitto  di  cui  al  comma  1,  si
osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e  322-ter
del codice penale, in quanto compatibili». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  23
          dicembre  1986,  n.  898   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986,  n.  701,
          recante misure urgenti in materia di controlli degli  aiuti
          comunitari alla produzione  dell'olio  di  oliva.  Sanzioni
          amministrative e penali in materia di aiuti comunitari  nel
          settore agricolo), come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2. 1. Ove il fatto non configuri il piu'  grave
          reato previsto dall'articolo  640-bis  del  codice  penale,
          chiunque, mediante l'esposizione di dati o  notizie  falsi,
          consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti,  premi,
          indennita', restituzioni, contributi o altre  erogazioni  a
          carico totale o parziale  del  Fondo  europeo  agricolo  di
          garanzia e del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
          rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre  anni.
          La pena e' della reclusione da  sei  mesi  a  quattro  anni
          quando il  danno  o  il  profitto  sono  superiori  a  euro
          100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari od
          inferiore a 5.000 euro  si  applica  soltanto  la  sanzione
          amministrativa di cui agli articoli seguenti. 
                2. Agli effetti  della  disposizione  del  precedente
          comma 1 e di quella  del  comma  1  dell'articolo  3,  alle
          erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di  garanzia
          e del Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo  rurale  sono
          assimilate le  quote  nazionali  previste  dalla  normativa
          comunitaria a complemento delle somme  a  carico  di  detti
          Fondi, nonche' le erogazioni poste a  totale  carico  della
          finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 
                3. Con la  sentenza  il  giudice  determina  altresi'
          l'importo indebitamente percepito e condanna  il  colpevole
          alla  restituzione  di  esso  all'amministrazione  che   ha
          disposto la erogazione di cui al comma 1. 
                3-bis. Nei casi di condanna o di  applicazione  della
          pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del  codice  di
          procedura penale per il delitto  di  cui  al  comma  1,  si
          osservano le disposizioni contenute negli articoli  240-bis
          e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.».