Art. 4 
 
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola «comunque» e' soppressa e dopo la parola
«tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo  quanto  previsto  al
comma 1-bis»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «Quando la condotta
e' posta in essere al fine di evadere l'imposta sul  valore  aggiunto
nell'ambito di  sistemi  fraudolenti  transfrontalieri,  connessi  al
territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione  europea,  dai
quali consegua  o  possa  conseguire  un  danno  complessivo  pari  o
superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo  4  e'
punibile a titolo di  tentativo.  Fuori  dei  casi  di  concorso  nel
delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2  e
3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono  le  medesime
condizioni di cui al primo periodo.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei
          reati in materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul  valore
          aggiunto, a norma dell'articolo 9  della  legge  25  giugno
          1999, n. 205), come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6 (Tentativo). - 1. I  delitti  previsti  dagli
          articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo ,
          salvo quanto previsto al comma 1-bis. 
              1-bis. Quando la condotta e' posta in essere al fine di
          evadere  l'imposta  sul  valore  aggiunto  nell'ambito   di
          sistemi   fraudolenti   transfrontalieri,    connessi    al
          territorio di almeno  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea, dai quali consegua o  possa  conseguire  un  danno
          complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il  delitto
          previsto dall'articolo 4 e' punibile a titolo di tentativo.
          Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui  all'articolo
          8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili  a
          titolo  di  tentativo,   quando   ricorrono   le   medesime
          condizioni di cui al primo periodo.».