Art. 5 
 
              Modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies 
            del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1.  All'articolo  25-quinquiesdecies,  comma  1-bis,  del   decreto
legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,  le  parole  da  «se  commessi
nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite
dalle seguenti: «quando sono commessi al fine  di  evadere  l'imposta
sul   valore   aggiunto   nell'ambito    di    sistemi    fraudolenti
transfrontalieri connessi al territorio  di  almeno  un  altro  Stato
membro dell'Unione europea, da cui consegua  o  possa  conseguire  un
danno complessivo pari o superiore». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  25-quinquiesdecies
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231  (Disciplina
          della   responsabilita'   amministrativa   delle    persone
          giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
          di personalita' giuridica, a norma dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre  2000,  n.  300),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).  - 1.  In
          relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente  le
          seguenti sanzioni pecuniarie: 
                  a) per  il  delitto  di  dichiarazione  fraudolenta
          mediante uso di fatture o altri  documenti  per  operazioni
          inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la  sanzione
          pecuniaria fino a cinquecento quote; 
                  b) per  il  delitto  di  dichiarazione  fraudolenta
          mediante uso di fatture o altri  documenti  per  operazioni
          inesistenti, previsto  dall'articolo  2,  comma  2-bis,  la
          sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
                  c) per  il  delitto  di  dichiarazione  fraudolenta
          mediante  altri  artifici,  previsto  dall'articolo  3,  la
          sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
                  d) per il delitto di emissione di fatture  o  altri
          documenti    per    operazioni    inesistenti,     previsto
          dall'articolo 8, comma 1, la  sanzione  pecuniaria  fino  a
          cinquecento quote; 
                  e) per il delitto di emissione di fatture  o  altri
          documenti    per    operazioni    inesistenti,     previsto
          dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a
          quattrocento quote; 
                  f) per il delitto di occultamento o distruzione  di
          documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione
          pecuniaria fino a quattrocento quote; 
                  g) per il delitto  di  sottrazione  fraudolenta  al
          pagamento  di  imposte,  previsto  dall'articolo   11,   la
          sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 
                1-bis. In  relazione  alla  commissione  dei  delitti
          previsti dal decreto legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,
          quando sono commessi  al  fine  di  evadere  l'imposta  sul
          valore  aggiunto   nell'ambito   di   sistemi   fraudolenti
          transfrontalieri connessi al territorio di almeno un  altro
          Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua  o  possa
          conseguire un danno complessivo pari o  superiore  a  dieci
          milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
          pecuniarie: 
                  a)  per  il  delitto  di   dichiarazione   infedele
          previsto dall'articolo 4, la  sanzione  pecuniaria  fino  a
          trecento quote; 
                  b) per il delitto di omessa dichiarazione  previsto
          dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento
          quote; 
                  c)  per  il  delitto  di   indebita   compensazione
          previsto dall'articolo 10-quater,  la  sanzione  pecuniaria
          fino a quattrocento quote. 
                2.  Se,  in  seguito  alla  commissione  dei  delitti
          indicati ai commi  1  e  1-bis,  l'ente  ha  conseguito  un
          profitto di rilevante entita', la  sanzione  pecuniaria  e'
          aumentata di un terzo. 
                3. Nei casi previsti dai  commi  1,  1-bis  e  2,  si
          applicano le sanzioni interdittive di cui  all'articolo  9,
          comma 2, lettere c), d) ed e).».