Art. 10 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di identificazione», conforme allo stesso regolamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021»; b) alla lettera b), le parole «previsto dal regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di identificazione» conforme allo stesso regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attivita' sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «come risulta dal Documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021»; c) alla lettera c), le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti: «Fitetrec-Ante».
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Definizione del «cavallo atleta»). - 1. Un cavallo e in generale un equide e' definito "cavallo atleta" quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) sia definibile «equide registrato», come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021; b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021; c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la Fitetrec-Ante, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato. 2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).»