Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le  parole  «ai  sensi  dell'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015,
come risulta dal «Documento di identificazione», conforme allo stesso
regolamento europeo» sono sostituite dalle  seguenti:  «come  risulta
dal  documento  di  identificazione  previsto  dal   regolamento   di
esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione  europea,  del  10  giugno
2021»; 
    b) alla lettera b), le parole «previsto dal regolamento  (UE)  n.
262/2015  e  come  risultante  dal  «Documento  di   identificazione»
conforme allo stesso regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo  la
cessazione dell'attivita' sportiva» sono sostituite  dalle  seguenti:
«come  risulta  dal  Documento  di   identificazione   previsto   dal
regolamento di esecuzione (UE) 2021/963  della  Commissione  europea,
del 10 giugno 2021»; 
    c) alla lettera c),  le  parole  «FitetrecAnte»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fitetrec-Ante». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  l'articolo  22   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 22 (Definizione del «cavallo atleta»). - 1.  Un
          cavallo e  in  generale  un  equide  e'  definito  "cavallo
          atleta"  quando   ricorrano   congiuntamente   i   seguenti
          requisiti: 
                  a) sia definibile «equide registrato», come risulta
          dal documento di identificazione previsto  dal  regolamento
          di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea,  del
          10 giugno 2021; 
                  b) sia dichiarato  non  destinato  alla  produzione
          alimentare, come risulta dal documento  di  identificazione
          previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963  della
          Commissione europea, del 10 giugno 2021; 
                  c) sia  iscritto  al  «repertorio  cavalli  atleti»
          presso  la  Federazione  Italiana  Sport  Equestri   o   la
          Federazione Pentathlon Moderno o  la  Fitetrec-Ante,  o  un
          Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento  di
          Identificazione» o dal  documento  emesso  dal  sistema  di
          tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato. 
                2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
          politiche  agricole,  alimentari   e   forestali   riguardo
          l'emissione  del  passaporto  dell'equide   (Documento   di
          Identificazione).»