Art. 11 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti: «Fitetrec-Ante».
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Visita di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva del cavallo). - 1. Il cavallo atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo e' tesserato.»