Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 23, comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti:
«Fitetrec-Ante». 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  l'articolo  23   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  23  (Visita  di  idoneita'  allo   svolgimento
          dell'attivita' sportiva  del  cavallo).  -  1.  Il  cavallo
          atleta  per  svolgere  attivita'  sportiva  e'   sottoposto
          annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da  un
          veterinario abilitato alla professione che attua  anche  le
          profilassi vaccinali prescritte dalla normativa  vigente  e
          dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o
          la Federazione Pentathlon Moderno o della  Fitetrec-Ante  o
          dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il  cavallo
          e' tesserato.»