Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. L'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.  36,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego
di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con
impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli  impianti  o  dei
percorsi  autorizzati  dal   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri  o
dalla Fitetrec-Ante o da  un  Ente  di  promozione  sportiva,  devono
comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli
atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  dall'Autorita'  politica  da
esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del  Ministro
della salute, di concerto con il Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali,  con  la  previsione  di  sanzioni  efficaci,
dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.».