Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole  «al  di  fuori  delle  prestazioni
amatoriali di cui all'articolo 29» sono soppresse ed e' aggiunto,  in
fine,  il  seguente  periodo:  «E'  lavoratore  sportivo  anche  ogni
tesserato,  ai  sensi  dell'articolo  15,   che   svolge   verso   un
corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti  dei
singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento  di
attivita'  sportiva,  con  esclusione  delle  mansioni  di  carattere
amministrativo-gestionale.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La disciplina
del lavoro sportivo e' posta a tutela della dignita'  dei  lavoratori
nel rispetto del principio di specificita' dello sport.»; 
    c)  al  comma  2,  le  parole  «,  fatta   salva   l'applicazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81» sono soppresse; 
    d)  al  comma  3,  le  parole  «,  fatta   salva   l'applicazione
dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.
81» sono soppresse; 
    e) il comma 4 e' abrogato; 
    f) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  «A
essi si applica il regime previsto per le  prestazioni  sportive  dei
volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attivita' dei lavoratori
dipendenti di cui  al  presente  comma  puo'  essere  retribuita  dai
beneficiari  solo  previa  autorizzazione   dell'amministrazione   di
appartenenza e in tal caso si  applica  il  regime  previsto  per  le
prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse
di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti  ai  quali
forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi  dell'articolo  36,
comma 6-quater.»; 
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Il contratto individuale del direttore di  gara  e  dei
soggetti  che,  indipendentemente  dalla   qualifica   indicata   dai
regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti  a
garantire il regolare svolgimento delle  competizioni  sportive,  sia
riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla  rilevazione  di
tempi e distanze, e' stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o
dalla  Disciplina  sportiva  associata  o  dall'Ente  di   promozione
sportiva competente. Alle  prestazioni  dei  direttori  di  gara  che
operano  nell'area  del  professionismo  non  si  applica  il  regime
previsto per le prestazioni sportive di cui  all'articolo  36,  comma
6.». 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Si  riporta  l'articolo  25   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 25 (Lavoratore sportivo). -  1.  E'  lavoratore
          sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
          tecnico, il direttore sportivo, il preparatore  atletico  e
          il direttore di  gara  che,  senza  alcuna  distinzione  di
          genere e indipendentemente dal settore  professionistico  o
          dilettantistico, esercita  l'attivita'  sportiva  verso  un
          corrispettivo. E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato,
          ai  sensi   dell'articolo   15,   che   svolge   verso   un
          corrispettivo  le  mansioni  rientranti,  sulla  base   dei
          regolamenti  dei  singoli  enti  affilianti,   tra   quelle
          necessarie per lo svolgimento di  attivita'  sportiva,  con
          esclusione      delle      mansioni      di       carattere
          amministrativo-gestionale. 
                1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e'  posta  a
          tutela della  dignita'  dei  lavoratori  nel  rispetto  del
          principio di specificita' dello sport. 
                2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di  lavoro
          sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto  di  lavoro
          subordinato o di un  rapporto  di  lavoro  autonomo,  anche
          nella forma di collaborazioni coordinate e continuative  ai
          sensi dell'articolo 409,  comma  1,  n.  3  del  codice  di
          procedura civile. 
                3. Ai fini  della  certificazione  dei  contratti  di
          lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle  Federazioni
          Sportive Nazionali, dalle  Discipline  Sportive  Associate,
          anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente
          piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle  categorie
          di lavoratori sportivi interel,issate  possono  individuare
          indici delle fattispecie utili ai  sensi  dell'articolo  78
          del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276.  In
          mancanza di questi accordi, si  tiene  conto  degli  indici
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'Autorita'  politica  da  esso  delegata  in
          materia di sport da adottarsi, di concerto con il  Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  entro  9   mesi
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                4. (abrogato). 
                5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal
          presente  decreto,  ai  rapporti  di  lavoro  sportivo   si
          applicano, in quanto compatibili, le  norme  di  legge  sui
          rapporti  di  lavoro  nell'impresa,   incluse   quelle   di
          carattere previdenziale e tributario. 
                6.  I  lavoratori  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  possono  prestare  la
          propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni
          sportive  dilettantistiche  fuori  dall'orario  di  lavoro,
          fatti salvi gli obblighi di servizio, previa  comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. A essi si  applica  il
          regime previsto per le prestazioni sportive  dei  volontari
          di cui all'articolo 29, comma 2. L'attivita' dei lavoratori
          dipendenti di cui al presente comma puo' essere  retribuita
          dai     beneficiari     solo     previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di  appartenenza  e  in  tal  caso  si
          applica il regime previsto per le prestazioni  sportive  di
          cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e  all'articolo
          36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di
          studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti  ai
          quali forniscono proprie  prestazioni  sportive,  ai  sensi
          dell'articolo 36, comma 6-quater. 
                6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara
          e  dei  soggetti  che,  indipendentemente  dalla  qualifica
          indicata  dai  regolamenti  della  disciplina  sportiva  di
          competenza,  sono  preposti   a   garantire   il   regolare
          svolgimento delle competizioni sportive,  sia  riguardo  al
          rispetto delle regole, sia  riguardo  alla  rilevazione  di
          tempi e distanze, e' stipulato dalla  Federazione  Sportiva
          Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente
          di Promozione Sportiva  competente.  Alle  prestazioni  dei
          direttori di gara che operano nell'area del  professionismo
          non si  applica  il  regime  previsto  per  le  prestazioni
          sportive di cui all'articolo 36, comma 6. 
                7. Ai lavoratori sportivi,  cittadini  di  Stati  non
          appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
          disposizioni del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
          286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi. 
                8. Il trattamento dei dati personali  dei  lavoratori
          sportivi, anche mediante strumenti informatici e  digitali,
          e'  effettuato  nel   rispetto   delle   disposizioni   del
          Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali  e  alla  libera  circolazione   di   tali   dati
          (Regolamento generale sulla protezione dei  dati),  nonche'
          del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.   In
          attuazione  dell'articolo  88  del  Regolamento   (UE)   n.
          679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione  dei  dati
          personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo
          collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva  Nazionale,
          dalle  Discipline  Sportive  Associate,   dagli   Enti   di
          Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di
          lavoratori sportivi interessate.  In  mancanza  di  accordo
          collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati
          personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del  presente
          decreto.»