Art. 14 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il numero «13» e' soppresso e dopo le parole «nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23», sono aggiunte le seguenti: «nell'articolo 2103 del codice civile»; b) al comma 4, le parole «della indennita' di anzianita'» sono sostituite dalle seguenti: «del trattamento di fine rapporto».
Note all'art. 14: - Si riporta l'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo). - 1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'articolo 2103 del codice civile e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo' contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' o associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. 4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile. 5. Nel contratto puo' essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati. 6. Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso ne' puo' essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.»