Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il numero «13» e' soppresso e dopo le parole  «nel
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23», sono aggiunte le  seguenti:
«nell'articolo 2103 del codice civile»; 
    b) al comma 4, le parole «della indennita'  di  anzianita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «del trattamento di fine rapporto». 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Si  riporta  l'articolo  26   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  26  (Disciplina   del   rapporto   di   lavoro
          subordinato  sportivo).  -  1.  Ai  contratti   di   lavoro
          subordinato sportivo non si applicano  le  norme  contenute
          negli articoli 4, 5 e 18 della legge  20  maggio  1970,  n.
          300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6,  7,  8  della  legge  15
          luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi  da  47  a  69,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e  5
          della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'articolo 2103 del codice
          civile e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
              2. Il contratto di  lavoro  subordinato  sportivo  puo'
          contenere l'apposizione di un termine finale non  superiore
          a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa
          la successione di contratti a  tempo  determinato  fra  gli
          stessi  soggetti.  E'  altresi'  ammessa  la  cessione  del
          contratto,  prima  della  scadenza,  da  una   societa'   o
          associazione sportiva  ad  un'altra,  purche'  vi  consenta
          l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate  dalle
          Federazioni Sportive Nazionali, dalle  Discipline  Sportive
          Associate e dagli  Enti  di  Promozione  Sportiva.  Non  si
          applicano gli articoli da 19 a 29 del  decreto  legislativo
          15 giugno 2015, n. 81. 
              3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non
          si  applica  alle  sanzioni  disciplinari  irrogate   dalle
          Federazioni Sportive Nazionali, dalle  Discipline  Sportive
          Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva. 
              4. Le Federazioni  Sportive  Nazionali,  le  Discipline
          Sportive  Associate  e  gli  Enti  di  Promozione  Sportiva
          possono prevedere la costituzione di un  fondo  gestito  da
          rappresentanti delle  societa'  e  degli  sportivi  per  la
          corresponsione del trattamento di fine rapporto al  termine
          dell'attivita' sportiva  a  norma  dell'articolo  2123  del
          codice civile. 
              5. Nel contratto  puo'  essere  prevista  una  clausola
          compromissoria con la  quale  le  controversie  concernenti
          l'attuazione  del  contratto,  insorte  fra   la   societa'
          sportiva e  lo  sportivo,  sono  deferite  ad  un  collegio
          arbitrale. La stessa clausola dovra'  contenere  la  nomina
          degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il
          modo in cui questi dovranno essere nominati. 
              6. Il contratto non  puo'  contenere  clausole  di  non
          concorrenza  o,   comunque,   limitative   della   liberta'
          professionale dello sportivo per il periodo successivo alla
          cessazione del contratto stesso ne' puo' essere  integrato,
          durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.»