Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 27, comma 5, del decreto  legislativo  28  febbraio
2021,  n.  36,  e'  aggiunto,   in   fine,   il   seguente   periodo:
«L'approvazione  secondo  le  regole  stabilite   dalla   Federazione
sportiva  nazionale  o  dalla  Disciplina   sportiva   associata   e'
condizione di efficacia del contratto.». 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Si  riporta  l'articolo  27   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 27 (Rapporto di  lavoro  sportivo  nei  settori
          professionistici). - 1. Il  lavoro  sportivo  prestato  nei
          settori professionistici e' regolato dalle norme  contenute
          nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato
          dai successivi commi del presente articolo. 
                2. Nei settori professionistici, il  lavoro  sportivo
          prestato dagli atleti  come  attivita'  principale,  ovvero
          prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto
          di lavoro subordinato. 
                3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto  di  contratto
          di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a)  l'attivita'  sia  svolta  nell'ambito  di   una
          singola manifestazione sportiva o  di  piu'  manifestazioni
          tra loro collegate in un breve periodo di tempo; 
                  b) lo sportivo non sia  contrattualmente  vincolato
          per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione
          o allenamento; 
                  c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur
          avendo  carattere  continuativo,  non   superi   otto   ore
          settimanali oppure cinque giorni ogni  mese  ovvero  trenta
          giorni ogni anno. 
                4. Il rapporto  di  lavoro  si  costituisce  mediante
          assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in
          forma scritta, a pena di nullita', tra  lo  sportivo  e  la
          societa' destinataria delle prestazioni  sportive,  secondo
          il  contratto  tipo  predisposto  ogni   tre   anni   dalla
          Federazione Sportiva Nazionale, dalla  Disciplina  Sportiva
          Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle  categorie
          di   lavoratori   sportivi    interessate,    conformemente
          all'accordo collettivo stipulato. 
                5. La societa' ha l'obbligo di  depositare,  entro  7
          giorni  dalla  stipulazione,   il   contratto   presso   la
          Federazione Sportiva Nazionale  o  la  Disciplina  Sportiva
          Associata  per  l'approvazione.  Unitamente   al   predetto
          contratto devono  essere  depositati  tutti  gli  ulteriori
          contratti  stipulati  tra  il  lavoratore  sportivo  e   la
          societa' sportiva,  ivi  compresi  quelli  che  abbiano  ad
          oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o
          comunque connessi al  lavoratore  sportivo.  L'approvazione
          secondo le  regole  stabilite  dalla  Federazione  Sportiva
          Nazionale  o  dalla  Disciplina   Sportiva   Associata   e'
          condizione di efficacia del contratto. 
                6.   Le   eventuali   clausole   contenenti   deroghe
          peggiorative sono  sostituite  di  diritto  da  quelle  del
          contratto tipo. 
                7. Nel contratto individuale deve essere prevista  la
          clausola contenente l'obbligo dello  sportivo  al  rispetto
          delle istruzioni tecniche e  delle  prescrizioni  impartite
          per il conseguimento degli scopi agonistici.»