Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. L'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.  36,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art.   28   (Rapporto   di   lavoro   sportivo   nell'area   del
dilettantismo). -  1.  Il  lavoro  sportivo  prestato  nell'area  del
dilettantismo e' regolato dalle disposizioni contenute  nel  presente
Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. 
    2. Nell'area del dilettantismo, il  lavoro  sportivo  si  presume
oggetto  di  contratto  di  lavoro  autonomo,   nella   forma   della
collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti
requisiti nei confronti del medesimo committente: 
      a) la durata  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  pur
avendo  carattere  continuativo,   non   supera   le   diciotto   ore
settimanali,  escluso  il  tempo  dedicato  alla   partecipazione   a
manifestazioni sportive; 
      b) le prestazioni oggetto del  contratto  risultano  coordinate
sotto il profilo  tecnico-sportivo,  in  osservanza  dei  regolamenti
delle  Federazioni  sportive  nazionali,  delle  Discipline  sportive
associate e degli Enti di promozione sportiva. 
    3.  L'associazione  o  societa'  destinataria  delle  prestazioni
sportive e' tenuta a comunicare al Registro delle attivita'  sportive
dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto  di
lavoro sportivo, di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al  Registro  delle  attivita'
sportive  dilettantistiche  equivale  a  tutti  gli  effetti,  per  i
rapporti di  lavoro  sportivo  di  cui  al  presente  articolo,  alle
comunicazioni al centro per  l'impiego  di  cui  all'articolo  9-bis,
commi  2  e  2-bis,  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e
deve essere effettuata secondo i  medesimi  contenuti  informativi  e
resa disponibile a Inps e Inail  in  tempo  reale.  La  comunicazione
medesima e' messa a disposizione del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la  disciplina  del
sistema pubblico  di  connettivita'.  Il  mancato  adempimento  delle
comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste  per  le  omesse
comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni
provvedono gli organi di vigilanza in  materia  di  lavoro,  fisco  e
previdenza, che  trasmettono  il  rapporto  all'ufficio  territoriale
dell'ispettorato  del  lavoro.  Non  sono  soggetti  a  obblighi   di
comunicazione  i  compensi  non   imponibili   a   fini   fiscali   e
previdenziali. 
    4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative  alle
attivita' previste dal presente  decreto,  l'obbligo  di  tenuta  del
libro  unico  del  lavoro,  previsto  dagli  articoli  39  e  40  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  e'  adempiuto  in  via  telematica
all'interno di apposita sezione del Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche. Nel caso in cui  il  compenso  annuale  non  superi
l'importo di euro 15.000,00, non  vi  e'  obbligo  di  emissione  del
relativo prospetto paga. 
    5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita'  politica  da  esso  delegata  in  materia  di  sport,
adottato di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni
tecniche e  i  protocolli  informatici  necessari  a  consentire  gli
adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi
3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
predetto decreto.».