Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la parola «dilettantistiche» e' soppressa; 
      2) le parole «riconosciuti dal  CONI,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e
salute S.p.a.»; 
      3) la  parola  «amatori»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «di
volontari»; 
      4) al secondo periodo, la  parola  «amatoriali»  e'  sostituita
dalle seguenti: «dei volontari»; 
    b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Le  prestazioni
sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive  possono
essere rimborsate esclusivamente le  spese  documentate  relative  al
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione
di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di  residenza
del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a  formare  il  reddito
del percipiente.»; 
    c) al comma 3: 
      1) la parola «amatoriali» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «di
volontariato»; 
      2)  la  parola  «amatoriale»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«sportiva»; 
      d) nella rubrica, la parola «amatoriali»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dei volontari». 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Si  riporta  l'articolo  29   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). -  1  Le
          societa'  e  le  associazioni  sportive,   le   Federazioni
          Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e  gli
          Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il
          CIP e la societa' Sport e salute s.p.a.  possono  avvalersi
          nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali  di
          volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e  le
          proprie  capacita'  per  promuovere  lo  sport,   in   modo
          personale, spontaneo  e  gratuito,  senza  fini  di  lucro,
          neanche  indiretti,   ma   esclusivamente   con   finalita'
          amatoriali. Le prestazioni dei volontari  sono  comprensive
          dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva,  nonche'
          della formazione,  della  didattica  e  della  preparazione
          degli atleti. 
              2. Le prestazioni sportive  dei  volontari  di  cui  al
          comma 1 non sono  retribuite  in  alcun  modo  nemmeno  dal
          beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono  essere
          rimborsate esclusivamente le spese documentate relative  al
          vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
          occasione di prestazioni effettuate  fuori  dal  territorio
          comunale di residenza del percipiente.  Tali  rimborsi  non
          concorrono a formare il reddito del percipiente. 
              3.  Le  prestazioni  sportive  di   volontariato   sono
          incompatibili con qualsiasi forma  di  rapporto  di  lavoro
          subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di  lavoro
          retribuito con l'ente di  cui  il  volontario  e'  socio  o
          associato o tramite il quale svolge  la  propria  attivita'
          sportiva. 
              4.  Gli  enti  dilettantistici  che  si  avvalgono   di
          volontari devono assicurarli per la responsabilita'  civile
          verso i terzi. Si  applica  l'articolo  18,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.»