Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  dopo  le  parole  «associazioni  sportive»  sono
inserite   le   seguenti:    «dilettantistiche    e    le    societa'
professionistiche»; 
    b) dopo il comma 7  e'  aggiunto  il  seguente:  «7-bis.  Per  le
societa' sportive professionistiche che assumono lavoratori  sportivi
con  contratto   di   apprendistato   professionalizzante,   di   cui
all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, il limite minimo di eta' e' fissato  a  15  anni,
fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.». 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Si  riporta  l'articolo  30   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  30  (Formazione  dei  giovani  atleti).  -  1.
          Nell'ottica  della  valorizzazione  della  formazione   dei
          giovani atleti, per garantire loro una  crescita  non  solo
          sportiva, ma anche  culturale  ed  educativa,  nonche'  una
          preparazione   professionale   che   favorisca    l'accesso
          all'attivita' lavorativa anche  alla  fine  della  carriera
          sportiva, e ferma restando la possibilita' di realizzazione
          dei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per
          l'orientamento,  ai  sensi  della  normativa  vigente,   le
          societa' o  associazioni  sportive  dilettantistiche  e  le
          societa' professionistiche possono stipulare  contratti  di
          apprendistato per la qualifica e il diploma  professionale,
          per il diploma di istruzione secondaria superiore e per  il
          certificato di specializzazione tecnica superiore,  di  cui
          all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81, e contratti di apprendistato di alta  formazione  e  di
          ricerca,  di  cui  all'articolo  45  del  medesimo  decreto
          legislativo.  La  formazione  degli  atleti   puo'   essere
          conseguita anche con le  classi  di  laurea  L-22  (Scienze
          Motorie e di laurea magistrale),  LM-47  (Organizzazione  e
          gestione dei servizi per lo sport e le attivita'  motorie),
          la  LM-67  (Scienze  e  tecniche  delle  attivita'  motorie
          preventive e  adattative),  nonche'  la  LM-68  (Scienze  e
          tecniche dello sport). 
              2. Ai sensi dell'articolo  41,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato  di  cui
          al comma  1  e'  attivato  con  riferimento  ai  titoli  di
          istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali
          contenuti nel Repertorio nazionale di  cui  all'articolo  8
          del  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  nel
          rispetto dei requisiti, criteri e procedure  dettati  dalle
          norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione  e
          formazione. 
              3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo  comma
          non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine  del  periodo
          di apprendistato, fissato nel  contratto,  quest'ultimo  si
          risolve  automaticamente.  La   societa'   o   associazione
          sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto  di
          lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto
          di apprendistato, senza soluzione di continuita' rispetto a
          quest'ultimo, e' tenuta a corrispondere il  premio  di  cui
          all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa  societa'
          o   associazione   presso   la   quale    l'atleta    abbia
          precedentemente    svolto    attivita'     dilettantistica,
          amatoriale o giovanile. 
              4. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata  in
          materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e
          con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  da
          adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del  presente
          decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sulla  base  di  accordi  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sono definiti gli  standard  professionali  e
          formativi relativi ai percorsi di istruzione  e  formazione
          finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle  qualifiche
          di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di
          agevolazione e di flessibilizzazione  della  frequenza  dei
          corsi di  studio,  incluso  il  riconoscimento  di  crediti
          formativi  per  l'attivita'  sportiva,  valida  anche  come
          attivita' di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei
          relativi titoli di studio. 
              5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli
          articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata  in
          materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e
          con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono individuate ulteriori misure di promozione  della
          formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee
          guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo
          conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli
          atleti del 28 settembre 2012  e  dei  successivi  documenti
          della Commissione europea. 
              7. Con i decreti di  cui  al  comma  6  possono  essere
          stabilite  forme  e  modalita'  di  estensione  alle  altre
          Federazioni  Sportive  Nazionali  delle   misure   di   cui
          all'articolo 22, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  9
          gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualita' per  lo  sviluppo
          dei settori giovanili delle societa' , per la formazione  e
          per  l'utilizzo  di  atleti  convocabili  per  le   squadre
          nazionali giovanili italiane maschili e femminili,  per  il
          sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per
          lo  sviluppo  dei  centri  federali  territoriali  e  delle
          attivita'  giovanili  della  Federazione  italiana   giuoco
          calcio, nonche' misure mutualistiche per  il  reinserimento
          professionale dopo il termine della carriera sportiva. 
              7-bis. Per le societa' sportive  professionistiche  che
          assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato
          professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo
          periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  il
          limite minimo di eta' e' fissato a 15 anni, fermo il limite
          massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234.»