Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole «1° luglio 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 luglio 2023»; 
      2) dopo la parola «Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e  le
Discipline sportive associate»; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo la parola «Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e  le
Discipline sportive associate»; 
      2) alla lettera a), le parole «, amatoriale o  giovanile»  sono
soppresse, dopo  le  parole  «atleta  ha  svolto»  sono  aggiunte  le
seguenti: «la propria» e la parola «giovanile» e' soppressa; 
      3) alla lettera b), dopo le  parole  «atleta  ha  svolto»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «la  propria»  e  le  parole  «amatoriale  o
giovanile» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Si  riporta  l'articolo  31   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di
          formazione tecnica). -  1.  Le  limitazioni  alla  liberta'
          contrattuale   dell'atleta,   individuate   come    vincolo
          sportivo, sono  eliminate  entro  il  31  luglio  2023.  Le
          Federazioni Sportive Nazionali  e  le  Discipline  Sportive
          Associate possono dettare una  disciplina  transitoria  che
          preveda la diminuzione  progressiva  della  durata  massima
          dello stesso. Decorso il termine di cui  al  primo  periodo
          del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito. 
                2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le  Discipline
          Sportive Associate prevedono con proprio  regolamento  che,
          in caso di primo contratto di lavoro sportivo: 
                  a)   le   societa'    sportive    professionistiche
          riconoscono    un    premio    di    formazione     tecnica
          proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e  parametri
          che tengono conto della durata e  del  contenuto  formativo
          del rapporto, tra  le  societa'  sportive  dilettantistiche
          presso   le   quali   l'atleta    ha    svolto    attivita'
          dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di
          formazione,    ovvero    tra    le    societa'     sportive
          professionistiche presso le quali  l'atleta  ha  svolto  la
          propria attivita' ed in cui ha svolto il  proprio  percorso
          di formazione; 
                  b)   le    societa'    sportive    dilettantistiche
          riconoscono    un    premio    di    formazione     tecnica
          proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e  parametri
          che  tengono  adeguatamente  conto  della  durata   e   del
          contenuto formativo del rapporto, tra le societa'  sportive
          dilettantistiche presso le  quali  l'atleta  ha  svolto  la
          propria attivita' ed in cui ha svolto il  proprio  percorso
          di formazione. 
                3. La misura del premio di cui al  presente  articolo
          e' individuata dalle singole federazioni secondo  modalita'
          e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli
          atleti, nonche' della durata e del  contenuto  patrimoniale
          del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione
          sportiva con la quale  concludono  il  primo  contratto  di
          lavoro sportivo.»