Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
                                 36 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Laddove le associazioni e le societa' sportive che  siano
state  costituite  per  il  perseguimento  delle  finalita'  di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117,  abbiano
assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma  di
impresa sociale,  e  siano  iscritte  al  Registro  unico  del  terzo
settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attivita'
dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e' richiesto; 
    1-ter. Le societa' sportive  dilettantistiche  sono  disciplinate
dalle  disposizioni  del  codice  civile  riguardanti  il   contenuto
dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.
Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione  degli
utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e
la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  l'articolo   7   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 7 (Atto costituivo e statuto). - 1. Le societa'
          e   le   associazioni    sportive    dilettantistiche    si
          costituiscono con atto scritto nel quale deve  tra  l'altro
          essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
          espressamente previsti: 
                  a) la denominazione; 
                  b)  l'oggetto  sociale  con  specifico  riferimento
          all'esercizio    in    via     stabile     e     principale
          dell'organizzazione  e  gestione  di   attivita'   sportive
          dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
          la  preparazione  e  l'assistenza  all'attivita'   sportiva
          dilettantistica; 
                  c)  l'attribuzione  della   rappresentanza   legale
          dell'associazione; 
                  d)  l'assenza   di   fini   di   lucro   ai   sensi
          dell'articolo 8; 
                  e) le norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a
          principi di democrazia e  di  uguaglianza  dei  diritti  di
          tutti gli associati,  con  la  previsione  dell'elettivita'
          delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che
          assumono la forma societaria per le quali si  applicano  le
          disposizioni del codice civile; 
                  f)   l'obbligo   di   redazione    di    rendiconti
          economico-finanziari, nonche' le modalita' di  approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari; 
                  g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 
                  h) l'obbligo di devoluzione ai  fini  sportivi  del
          patrimonio in caso di scioglimento delle societa'  e  delle
          associazioni. 
                1-bis. Laddove le associazioni e le societa' sportive
          che siano  state  costituite  per  il  perseguimento  delle
          finalita' di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n 117, abbiano assunto la  qualifica  di  enti
          del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale,  e
          siano iscritte al Registro  unico  del  terzo  settore,  il
          requisito dell'esercizio in via  principale  dell'attivita'
          dilettantistica di cui al  comma  1,  lettera  b),  non  e'
          richiesto. 
                1-ter. Le  societa'  sportive  dilettantistiche  sono
          disciplinate   dalle   disposizioni   del   codice   civile
          riguardanti il  contenuto  dell'atto  costitutivo  e  dello
          statuto e la forma societaria adottata.  Rimangono  escluse
          le disposizioni riguardanti la distribuzione  degli  utili,
          fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  8,  commi  3  e
          4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di
          scioglimento.»