Art. 20 
 
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole  «norme  stabilite  dalle  Federazioni
sportive  nazionali  e  dalle  Discipline   sportive   associate   ed
approvate,» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni stabilite»; 
    b) al comma 2: 
      1) la parola «devono» e' sostituita dalle  seguenti:  «possono,
fatti  salvi  gli  obblighi  di  cui  all'articolo  41  del   decreto
legislativo 30 maggio 2018, n. 81,»; 
      2)  le  parole  «ciascuno  sportivo»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «le attivita' sportive per ciascun lavoratore sportivo»; 
    c) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  In  caso  di
istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al  comma  1  ne
disciplina anche le modalita' di compilazione e conservazione.»; 
    d)  dopo  il  comma  6  e'  aggiunto  il  seguente:  «6-bis.  Per
l'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento della pratica sportiva
dei soggetti diversi dai  lavoratori  sportivi  di  cui  al  presente
decreto, restano fermi i criteri  tecnici  generali  fissati  per  la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica con il decreto di
cui all'articolo 5  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito con modificazioni dalla legge 29  febbraio  1980,  n.  33,
nonche' le  disposizioni  relative  allo  svolgimento  dell'attivita'
sportiva non agonistica adottate con il decreto di  cui  all'articolo
7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.». 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Si  riporta  l'articolo  32   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   32   (Controlli   sanitari   dei   lavoratori
          sportivi).  -  1.  L'attivita'  sportiva   dei   lavoratori
          sportivi di cui all'articolo 25 e' svolta  sotto  controlli
          medici, secondo  disposizioni  stabilite  con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          politica da esso delegata in materia di sport, di  concerto
          col  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
                2. Le norme di cui al comma 1, possono,  fatti  salvi
          gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
          30  maggio   2018,   n.   81,   prevedere,   tra   l'altro,
          l'istituzione di una  scheda  sanitaria  per  le  attivita'
          sportive  per  ciascun  lavoratore  sportivo   che   svolga
          prestazioni   di   carattere   non   occasionale,   nonche'
          l'individuazione  dei  tempi  per   l'effettuazione   delle
          rivalutazioni cliniche e diagnostiche,  in  relazione  alla
          tipologia dell'attivita' sportiva svolta e alla natura  dei
          singoli esami da svolgere. 
                3. In caso di istituzione della scheda  sanitaria  il
          decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le  modalita'
          di compilazione e conservazione. 
                4.   Gli   oneri   relativi   alla   istituzione    e
          all'aggiornamento della scheda per  i  lavoratori  sportivi
          subordinati gravano sulle societa' e associazioni sportive. 
                5. Le competenti  Federazioni  Sportive  Nazionali  e
          Discipline Sportive Associate  possono  stipulare  apposite
          convenzioni  con  le   Regioni   al   fine   di   garantire
          l'espletamento delle indagini e degli esami  necessari  per
          l'aggiornamento della scheda. Con  il  decreto  di  cui  al
          comma 1 sono stabiliti i requisiti delle  strutture  presso
          le quali devono essere effettuati i controlli. 
                6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le
          Regioni  possono  istituire  appositi  centri  di  medicina
          sportiva, nonche' stipulare convenzioni con  l'Istituto  di
          Medicina dello Sport. 
                6-bis.   Per   l'accertamento   dell'idoneita'   allo
          svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai
          lavoratori sportivi di cui  al  presente  decreto,  restano
          fermi i criteri tecnici  generali  fissati  per  la  tutela
          sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica con il decreto
          di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30  dicembre  1979,
          n.  633,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge   29
          febbraio 1980, n. 33, nonche' le disposizioni relative allo
          svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica adottate
          con il  decreto  di  cui  all'articolo  7,  comma  11,  del
          decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.»