Art. 20 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate ed approvate,» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni stabilite»; b) al comma 2: 1) la parola «devono» e' sostituita dalle seguenti: «possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81,»; 2) le parole «ciascuno sportivo» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' sportive per ciascun lavoratore sportivo»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita' di compilazione e conservazione.»; d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Per l'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' le disposizioni relative allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.».
Note all'art. 20: - Si riporta l'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi). - 1. L'attivita' sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 e' svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attivita' sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonche' l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attivita' sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere. 3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita' di compilazione e conservazione. 4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle societa' e associazioni sportive. 5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli. 6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonche' stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport. 6-bis. Per l'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' le disposizioni relative allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.»