Art. 21 Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «L'idoneita' pisco-fisica del lavoratore sportivo e' certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo e' compito del» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita' alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal»; b) al comma 3, le parole «della legge 26 marzo 2001, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»; c) al comma 5, le parole «previste dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)»; d) al comma 6, le parole «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la famiglia».
Note all'art. 21: - Si riporta l'art. 33 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori). - 1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalita' della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo e' sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attivita' sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneita' alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attivita' sportiva, e' rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternita' e della genitorialita', contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. 3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternita' previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennita' economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennita' economica di malattia e per il finanziamento dell'indennita' economica di maternita' e' pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti. 5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennita' erogate dalla predetta assicurazione e' quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorita' delegata per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi. 7. Ai minori che praticano attivita' sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.»