Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «L'idoneita' pisco-fisica del lavoratore
sportivo e' certificata da un medico specialista  in  medicina  dello
sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria
del  lavoratore  sportivo  e'  compito  del»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il lavoratore sportivo e' sottoposto a controlli medici di
tutela della salute nell'esercizio delle attivita'  sportive  secondo
le disposizioni di cui all'articolo 32,  comma  1.  L'idoneita'  alla
mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attivita' sportiva,  e'
rilasciata dal»; 
    b) al comma 3, le parole «della legge 26 marzo 2001, n. 151» sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151»; 
    c) al comma 5, le parole «previste dall'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpl)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previste  dalla
Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)»; 
    d) al comma 6, le parole «con il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e con il Ministro  della  salute»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorita' delegata  per
le pari opportunita' e la famiglia». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta l'art. 33 del citato  decreto  legislativo
          n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 33 (Sicurezza dei  lavoratori  sportivi  e  dei
          minori). - 1. Per tutto quanto non  regolato  dal  presente
          decreto, ai lavoratori sportivi  si  applicano  le  vigenti
          disposizioni in materia di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto  compatibili  con
          le modalita' della prestazione sportiva. 
                Il lavoratore  sportivo  e'  sottoposto  a  controlli
          medici  di  tutela  della   salute   nell'esercizio   delle
          attivita'  sportive  secondo   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 32, comma 1. L'idoneita'  alla  mansione,  ove
          non  riferita  all'esercizio  dell'attivita'  sportiva,  e'
          rilasciata dal medico competente  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
          n. 81. 
                2. In mancanza di disposizioni speciali di legge,  ai
          lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche
          previdenziale, a tutela  della  malattia,  dell'infortunio,
          della gravidanza, della maternita' e della  genitorialita',
          contro la disoccupazione involontaria,  secondo  la  natura
          giuridica del rapporto di lavoro. 
                3. Ai lavoratori  subordinati  sportivi  iscritti  al
          Fondo pensioni lavoratori  sportivi,  a  prescindere  dalla
          qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in
          materia  di  assicurazione  economica  di  malattia  e   di
          assicurazione  economica  di  maternita'   previste   dalla
          normativa vigente in favore dei lavoratori  aventi  diritto
          alle    rispettive    indennita'    economiche     iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria.  La  misura  dei
          contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
          dell'indennita'   economica   di   malattia   e   per    il
          finanziamento dell'indennita' economica  di  maternita'  e'
          pari a quella fissata rispettivamente per il settore  dello
          spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n.
          41 e dall'articolo 79  del  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151. 
                4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
          tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1955,
          n.  797  e  dal  decreto-legge  13  marzo  1988,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153 con applicazione, a carico  dei  datori  di  lavoro,
          delle  medesime  aliquote  contributive  previste   per   i
          lavoratori   iscritti   al   fondo   pensioni    lavoratori
          dipendenti. 
                5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le
          tutele previste dalla Nuova  prestazione  di  Assicurazione
          Sociale per l'Impiego (NASpl),  di  cui  al  Titolo  I  del
          decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22.  La  misura  dei
          contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
          delle indennita' erogate dalla  predetta  assicurazione  e'
          quella determinata dall'articolo 2, commi  25  e  26  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi  datori  di  lavoro
          non  sono  tenuti  al  versamento  dei  contributi  di  cui
          all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28  giugno  2012,
          n. 92. 
                6. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  legge  17
          ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in  attivita'
          lavorative  di  carattere   sportivo,   con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro 12  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con
          l'Autorita'  delegata  per  le  pari  opportunita'   e   la
          famiglia, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute  e
          della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva,
          inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi,
          da parte delle societa' e associazioni sportive, tra cui la
          designazione  di  un  responsabile  della  protezione   dei
          minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad  ogni  tipo
          di abuso e di  violenza  su  di  essi  e  della  protezione
          dell'integrita' fisica e morale dei giovani sportivi. 
                7. Ai minori  che  praticano  attivita'  sportiva  si
          applica quanto previsto dal  decreto  legislativo  4  marzo
          2014, n. 39, recante attuazione della direttiva  2011/93/UE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  dicembre
          2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo  sfruttamento
          sessuale dei minori e la pornografia minorile.»