Art. 22 
 
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con l'Autorita' delegata in  materia  di  sport,  sono  stabilite  le
retribuzioni  e  i  relativi  riferimenti  tariffari  ai  fini  della
determinazione del premio assicurativo.»; 
    b) al comma 3, le parole «prevista dall'articolo 5, commi 2, 3  e
4, del decreto legislativo 23  febbraio  2000,  38»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3,  del  decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti  con
il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.»; 
    c) al comma 4: 
      1) le parole  «dei  settori  dilettantistici»  sono  sostituite
dalla seguente «dilettanti»; 
      2) le parole «di carattere amatoriale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «come volontari»; 
      3) dopo la parola «attuativi» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4». 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Si  riporta  l'articolo  34   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni). - 1. I
          lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di
          cui all'articolo 9 del testo unico delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,
          sono sottoposti al  relativo  obbligo  assicurativo,  anche
          qualora vigano previsioni,  contrattuali  o  di  legge,  di
          tutela con polizze privatistiche. Con decreto del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, adottato di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' delegata in materia di sport, sono stabilite le
          retribuzioni e i relativi  riferimenti  tariffari  ai  fini
          della determinazione del premio assicurativo. 
                2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo
          le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione  del
          premio valgono  anche  ai  fini  della  liquidazione  della
          indennita' giornaliera di inabilita'  temporanea  assoluta,
          di  cui  all'articolo  66,  numero  1,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
                3. Ai lavoratori sportivi titolari  di  contratti  di
          collaborazione coordinata  e  continuativa  si  applica  la
          disciplina   dell'obbligo   assicurativo   INAIL   prevista
          dall'articolo 5, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri  stabiliti  con  il
          decreto di cui al comma 1, secondo periodo. 
                4. Per gli sportivi dilettanti, di  cui  all'articolo
          51 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  che  svolgono
          attivita' sportiva come volontari, rimane ferma  la  tutela
          assicurativa obbligatoria prevista  nel  medesimo  articolo
          51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a  quanto
          previsto all'articolo 29, comma 4.»