Art. 22 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.»; b) al comma 3, le parole «prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.»; c) al comma 4: 1) le parole «dei settori dilettantistici» sono sostituite dalla seguente «dilettanti»; 2) le parole «di carattere amatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «come volontari»; 3) dopo la parola «attuativi» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4».
Note all'art. 22: - Si riporta l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni). - 1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. 2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo. 4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attivita' sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.»