Art. 23 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole «Nei settori dilettantistici» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'area del dilettantismo»; 2) le parole «o prestazioni autonome occasionali» sono soppresse; b) al comma 5, dopo la parola «Nazionali» sono inserite le seguenti: «e dalle Discipline sportive associate»; c) al comma 6, la parola «10» e' sostituita dalla seguente: «24»; d) al comma 7, le parole «, o che svolgono prestazioni autonome occasionali» sono soppresse e le parole «in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; e) al comma 8, dopo la parola «autonome» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e le parole «al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. 8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura equivalente. 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si da' luogo a recupero contributivo. 8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi e' assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attivita' sportive dilettantistiche.».
Note all'art. 23: - Si riporta l'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Trattamento pensionistico). - 1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attivita', sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresi' iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici. 2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme. 3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento. 4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico. 5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. 6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento. 7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. 8-ter. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura equivalente. 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si da' luogo a recupero contributivo. 8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi e' assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attivita' sportive dilettantistiche.»