Art. 23 
 
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) le parole  «Nei  settori  dilettantistici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Nell'area del dilettantismo»; 
      2)  le  parole  «o  prestazioni  autonome   occasionali»   sono
soppresse; 
    b) al comma 5,  dopo  la  parola  «Nazionali»  sono  inserite  le
seguenti: «e dalle Discipline sportive associate»; 
    c) al comma 6, la parola «10» e' sostituita dalla seguente: «24»; 
    d) al comma 7, le parole «, o che svolgono  prestazioni  autonome
occasionali» sono soppresse e le parole «in misura  pari  al  20  per
cento per l'anno 2022, in misura pari al  24  per  cento  per  l'anno
2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33  per  cento  per  l'anno
2025» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura pari  al  25  per
cento. Per  tali  lavoratori  si  applicano  le  aliquote  aggiuntive
previste  per  gli  iscritti  alla  gestione  separata  Inps  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  sulla
base del relativo rapporto di lavoro»; 
    e) al comma  8,  dopo  la  parola  «autonome»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «di  cui  all'articolo  53,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e le parole «al
15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al  22
per cento per l'anno 2024, al 25 per  cento  per  l'anno  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento. Per tali  lavoratori  si
applicano le aliquote  aggiuntive  previste  per  gli  iscritti  alla
gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»; 
    f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:  «8-bis.  L'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7  e  8,
sono calcolate sulla parte di compenso  eccedente  i  primi  5.000,00
euro annui. 
  8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai
commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del 50 per cento  dell'imponibile
contributivo.  L'imponibile  pensionistico  e'  ridotto   in   misura
equivalente. 
  8-quater. Per i rapporti di  lavoro  sportivo  iniziati  prima  del
termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera  m),  primo
periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, non si da' luogo a recupero contributivo. 
  8-quinquies. Per i lavoratori sportivi  titolari  di  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di  cui  al  comma   2,
l'adempimento  della  comunicazione  mensile  all'Istituto  nazionale
della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al
calcolo  dei  contributi  e'  assolta  mediante   apposita   funzione
telematica  istituita   nel   Registro   delle   attivita'   sportive
dilettantistiche.». 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Si  riporta  l'articolo  35   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  35  (Trattamento  pensionistico).   -   1.   I
          lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal  settore
          professionistico  o   dilettantistico   in   cui   prestano
          attivita',  sono  iscritti  al  Fondo   Pensione   Sportivi
          Professionisti gestito dall'INPS. 
                A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo
          Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai  lavoratori  iscritti
          si applica la disciplina del decreto legislativo 30  aprile
          1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo
          sono altresi'  iscritti  i  lavoratori  sportivi  autonomi,
          anche  nella   forma   di   collaborazioni   coordinate   e
          continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3  del
          codice  di   procedura   civile,   operanti   nei   settori
          professionistici. 
                2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi,
          titolari  di  contratti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa o  che  svolgono  prestazioni  autonome  hanno
          diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.  A
          tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, e della quale si applicano le relative norme. 
                3. Le  figure  degli  istruttori  presso  impianti  e
          circoli  sportivi  di  qualsiasi  genere,   dei   direttori
          tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui
          ai punti n. 20 e n. 22 del decreto  ministeriale  15  marzo
          2005 del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  a
          partire dall'entrata in vigore del presente  decreto  hanno
          diritto all'assicurazione  previdenziale  e  assistenziale,
          sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo  quanto
          previsto   dal   presente   decreto.   Le   stesse   figure
          professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per  i
          lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare,  entro
          sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto,  per
          il mantenimento del regime previdenziale gia' in godimento. 
                4.   Resta   ferma   la    disciplina    dell'assegno
          straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla  legge
          15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi,
          in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro
          carriera  agonistica,  abbiano  onorato  la  patria,  anche
          conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito
          dilettantistico  o  professionistico,  e  che  versino   in
          comprovate condizioni di grave disagio economico. 
                5. Forme pensionistiche complementari possono  essere
          istituite, secondo la disciplina  legislativa  vigente,  da
          accordi collettivi  stipulati  dalle  Federazioni  Sportive
          Nazionali e  dalle  Discipline  Sportive  Associate  e  dai
          rappresentanti  delle  categorie  di  lavoratori   sportivi
          interessate. 
                6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti  alla
          Gestione separata INPS di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati
          presso altre forme  obbligatorie,  l'aliquota  contributiva
          pensionistica e la relativa aliquota  contributiva  per  il
          computo delle prestazioni pensionistiche  e'  stabilita  in
          misura pari al 24 per cento. 
                7. Per i lavoratori di cui al comma  2,  titolari  di
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  che  non
          risultino  assicurati  presso  altre  forme   obbligatorie,
          l'aliquota  contributiva  pensionistica   e   la   relativa
          aliquota contributiva  per  il  computo  delle  prestazioni
          pensionistiche e' stabilita nella misura  pari  al  25  per
          cento.  Per  tali  lavoratori  si  applicano  le   aliquote
          aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata
          INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 
                8. Per i lavoratori di cui al comma  2  che  svolgono
          prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  che  non
          risultino  assicurati  presso  altre  forme   obbligatorie,
          l'aliquota  contributiva  pensionistica   e   la   relativa
          aliquota contributiva  per  il  computo  delle  prestazioni
          pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento.
          Per tali lavoratori si  applicano  le  aliquote  aggiuntive
          previste per gli iscritti alla gestione  separata  INPS  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 
                8-bis. L'aliquota  contributiva  pensionistica  e  la
          relativa  aliquota  contributiva  per  il   computo   delle
          prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8,  sono
          calcolate  sulla  parte  di  compenso  eccedente  i   primi
          5.000,00 euro annui. 
                8-ter. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione  al
          fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del  50
          per  cento   dell'imponibile   contributivo.   L'imponibile
          pensionistico e' ridotto in misura equivalente. 
                8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo  iniziati
          prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51  e
          inquadrati, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  67,
          primo comma, lett.  m),  primo  periodo,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non
          si da' luogo a recupero contributivo. 
                8-quinquies. Per i lavoratori  sportivi  titolari  di
          contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  di
          cui al comma 2, l'adempimento della  comunicazione  mensile
          all'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  dei  dati
          retributivi e informazioni utili al calcolo dei  contributi
          e' assolta mediante apposita funzione telematica  istituita
          nel Registro delle attivita' sportive dilettantistiche.»