Art. 24 
 
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' abrogato; 
    b) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  «6.  I  compensi  di
lavoro sportivo nell'area del dilettantismo  non  costituiscono  base
imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro
15.000,00. Qualora  l'ammontare  complessivo  dei  suddetti  compensi
superi il limite di  euro  15.000,00,  esso  concorre  a  formare  il
reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.»; 
    c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Ai fini di  quanto  previsto  al  precedente  comma  6,
all'atto   del   pagamento   il    lavoratore    sportivo    rilascia
autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti  per
le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare; 
      6-ter. Al fine  di  sostenere  il  graduale  inserimento  degli
atleti e delle atlete di eta' inferiore a  23  anni  nell'ambito  del
settore professionistico, le retribuzioni agli  stessi  riconosciute,
al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono  reddito
per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro  15.000,00.
In caso di superamento di  detto  limite,  il  predetto  importo  non
contribuisce al calcolo della base imponibile e delle  detrazioni  da
lavoro dipendente. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
applicano, per quanto riguarda gli sport di  squadra,  alle  societa'
sportive professionistiche il cui fatturato nella  stagione  sportiva
precedente a quella di applicazione della presente  disposizione  non
sia stato superiore a 5 milioni di euro; 
      6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in  qualita'  di
atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di
premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche  a
titolo di partecipazione a raduni,  quali  componenti  delle  squadre
nazionali   di   disciplina   nelle   manifestazioni   nazionali    o
internazionali,  da  parte  di  CONI,   CIP,   Federazioni   sportive
nazionali,  Discipline  sportive  associate,   Enti   di   promozione
sportiva, Associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche,  sono
inquadrate come premi ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  30,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600.»; 
    d) il comma 7 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta l'art. 36 del citato  decreto  legislativo
          n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 36 (Trattamento tributario). - 1.  L'indennita'
          prevista  dall'articolo  26,  comma  4,   e'   soggetta   a
          tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2.  Per  tutto  quanto  non  regolato  dal   presente
          decreto, e' fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                3.  Per  l'attivita'  relativa  alle  operazioni   di
          cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma  2,
          le societa' sportive debbono osservare le disposizioni  del
          Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  recante  la  disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni,
          distintamente dalle  altre  attivita'  esercitate,  tenendo
          conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
          ed associazioni sportive  dilettantistiche  senza  fini  di
          lucro resta ferma l'agevolazione di cui  all'articolo  148,
          comma 3, del Decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                4.  Le  somme  versate  a   titolo   di   premio   di
          addestramento e formazione tecnica, ai sensi  dell'articolo
          31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore
          aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  10  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  Tale
          premio, qualora sia percepito da  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche senza fini di lucro  che  abbiano
          optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.
          398, non concorre alla determinazione del reddito  di  tali
          enti. 
                5. (abrogato) 
                6.  I  compensi  di  lavoro  sportivo  nell'area  del
          dilettantismo non costituiscono  base  imponibile  ai  fini
          fiscali  fino  all'importo  complessivo   annuo   di   euro
          15.000,00. Qualora  l'ammontare  complessivo  dei  suddetti
          compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso  concorre
          a formare il reddito del  percipiente  solo  per  la  parte
          eccedente tale importo. 
                6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma
          6, all'atto del pagamento il lavoratore  sportivo  rilascia
          autocertificazione  attestante  l'ammontare  dei   compensi
          percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese
          nell'anno solare. 
                6-ter. Al fine di sostenere il  graduale  inserimento
          degli atleti e delle atlete di eta'  inferiore  a  23  anni
          nell'ambito del settore professionistico,  le  retribuzioni
          agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte
          dirette, non costituiscono reddito per il percipiente  fino
          all'importo annuo massimo di euro  15.000,00.  In  caso  di
          superamento  di  detto  limite,  il  predetto  importo  non
          contribuisce al  calcolo  della  base  imponibile  e  delle
          detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui  al
          presente comma si applicano, per quanto riguarda gli  sport
          di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui
          fatturato nella stagione sportiva precedente  a  quella  di
          applicazione della  presente  disposizione  non  sia  stato
          superiore a 5 milioni di euro. 
                6-quater. Le somme versate  a  propri  tesserati,  in
          qualita' di atleti e  tecnici  che  operano  nell'area  del
          dilettantismo, a titolo di premio per i risultati  ottenuti
          nelle   competizioni   sportive,   anche   a   titolo    di
          partecipazione a raduni,  quali  componenti  delle  squadre
          nazionali di disciplina nelle  manifestazioni  nazionali  o
          internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive
          Nazionali,   Discipline   Sportive   Associate,   Enti   di
          Promozione  Sportiva,  associazioni  e  societa'   sportive
          dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per
          gli effetti dell'articolo 30, secondo  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. 
                7. (abrogato) 
                8. Resta fermo il regime speciale  per  i  lavoratori
          sportivi  rimpatriati,  di  cui  all'articolo   16,   commi
          5-quater  e  5-quinquies,  del   decreto   legislativo   14
          settembre  2015,  n.  147,  come  modificato  dal  presente
          decreto.»