Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «,  e  successive  modificazioni»  sono
soppresse; 
    b) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e  4,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  cui  all'articolo  5,  commi  2  e  3,  del   decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti  con
il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  L'attivita'  dei
soggetti di cui al  comma  1  e'  regolata,  ai  fini  previdenziali,
dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale
che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.»; 
    d) il comma 6 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Si  riporta  l'articolo  37   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 37 (Rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa di carattere amministrativo-gestionale). -  1.
          Ricorrendone  i  presupposti,  l'attivita'   di   carattere
          amministrativo-gestionale resa in favore delle societa'  ed
          associazioni sportive dilettantistiche,  delle  Federazioni
          Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive  Associate  e
          degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal  CONI  o
          dal CIP, puo' essere oggetto  di  collaborazioni  ai  sensi
          dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice  di  procedura
          civile. 
                2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si
          applica la  disciplina  dell'obbligo  assicurativo  di  cui
          all'articolo 5, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri  stabiliti  con  il
          decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo. 
                3. I collaboratori di cui al comma  1  hanno  diritto
          all'assicurazione  previdenziale   e   assistenziale,   con
          iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui  all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo  la
          relativa disciplina previdenziale. 
                4. L'attivita' dei soggetti di  cui  al  comma  1  e'
          regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2,
          8-bis e 8-ter e,  ai  fini  tributari,  quale  che  sia  la
          tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6. 
                5.  I  contributi  previdenziali  ed   assistenziali,
          versati dai soggetti di cui  al  comma  1  o  dai  relativi
          collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge,  non
          concorrono a formare il reddito di questi  ultimi  ai  fini
          tributari. 
                6. (abrogato)»