Art. 25 Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse; b) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e' regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.»; d) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 25: - Si riporta l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale). - 1. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo' essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. 2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo. 3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale. 4. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 e' regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6. 5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari. 6. (abrogato)»