Art. 26 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole «Sono professionistiche le discipline che» sono sostituite dalle seguenti: «L'area del professionismo e' composta dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere,»; 2) le parole «La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere» sono soppresse; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le societa' di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalita' altruistica, senza distinzioni tra attivita' agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa' dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata.»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Area del professionismo e del dilettantismo».
Note all'art. 26: - Si riporta l'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Area del professionismo e del dilettantismo). - 1. L'area del professionismo e' composta dalle societa' che svolgono la propria attivita' sportiva con finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attivita' dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport. 1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le societa' costituite ai sensi di quanto previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al successivo comma 1-ter, che svolgono attivita' sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalita' altruistica, senza distinzioni tra attivita' agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 1- ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e societa' dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica esercitata.