Art. 26 
 
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole «Sono professionistiche le  discipline  che»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'area  del  professionismo  e'  composta
dalle  societa'  che  svolgono  la  propria  attivita'  sportiva  con
finalita' lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere,»; 
      2) le parole «La qualificazione di una disciplina sportiva come
professionistica opera senza distinzione di genere» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis.  L'area  del
dilettantismo comprende le associazioni e le  societa'  di  cui  agli
articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di  cui  al  comma
1-ter, che svolgono attivita' sportiva in tutte  le  sue  forme,  con
prevalente finalita' altruistica,  senza  distinzioni  tra  attivita'
agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 
  1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano,  come  attivita'
di interesse generale, l'organizzazione e la  gestione  di  attivita'
sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i  requisiti,  al
Registro nazionale  delle  attivita'  sportive  dilettantistiche,  si
applicano le disposizioni previste per  le  associazioni  e  societa'
dilettantistiche limitatamente all'attivita' sportiva dilettantistica
esercitata.»; 
    c)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Area   del
professionismo e del dilettantismo». 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Si  riporta  l'articolo  38   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   38   (Area   del   professionismo    e    del
          dilettantismo). - 1. L'area del professionismo e'  composta
          dalle societa' che svolgono la propria  attivita'  sportiva
          con finalita' lucrative nei settori che,  indipendentemente
          dal genere, conseguono  la  relativa  qualificazione  dalle
          Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline  Sportive
          Associate secondo le  norme  emanate  dalle  federazioni  e
          dalle discipline sportive stesse,  con  l'osservanza  delle
          direttive  e  dei  criteri  stabiliti  dal  CONI   per   la
          distinzione  dell'attivita'   dilettantistica   da   quella
          professionistica, in  armonia  con  l'ordinamento  sportivo
          internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi
          dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e
          i criteri  di  cui  al  presente  articolo  sono  adottati,
          sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei  ministri
          o dall'Autorita' politica da esso delegata  in  materia  di
          sport. 
                1-bis.  L'area   del   dilettantismo   comprende   le
          associazioni e le societa' costituite ai  sensi  di  quanto
          previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli  enti  del  terzo
          settore di cui al  successivo  comma  1-ter,  che  svolgono
          attivita' sportiva in tutte le sue  forme,  con  prevalente
          finalita'  altruistica,  senza  distinzioni  tra  attivita'
          agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 
                1- ter. Agli enti del terzo settore  che  esercitano,
          come attivita' di interesse generale, l'organizzazione e la
          gestione di  attivita'  sportive  dilettantistiche  e  sono
          iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle
          attivita'  sportive  dilettantistiche,  si   applicano   le
          disposizioni  previste  per  le  associazioni  e   societa'
          dilettantistiche   limitatamente   all'attivita'   sportiva
          dilettantistica esercitata.