Art. 27 
 
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 41, comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «, anche di  livello  agonistico,»  sono
soppresse; 
    b)  dopo  il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  Il
chinesiologo delle attivita' motorie preventive e adattate,  o  altro
professionista  dotato  di  specifiche  competenze,   provvede   alla
supervisione dell'Attivita' fisica adattata eseguita in gruppo e alla
supervisione    dell'esercizio    fisico     strutturato     eseguito
individualmente.». 
 
          Note all'art. 27: 
              -  Si  riporta  l'articolo  41   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 41 (Riconoscimento del  chinesiologo  di  base,
          del chinesiologo  delle  attivita'  motorie  preventive  ed
          adattate, del chinesiologo sportivo  e  del  manager  dello
          sport).  -  1.  Al  fine  del  corretto  svolgimento  delle
          attivita' fisico  motorie  e  della  tutela  del  benessere
          nonche' della promozione di stili di  vita  corretti,  sono
          istituite le figure professionali del chinesiologo di base,
          del chinesiologo  delle  attivita'  motorie  preventive  ed
          adattate, del chinesiologo sportivo  e  del  manager  dello
          sport. 
                2. Per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di
          chinesiologo di base e' necessario il possesso della laurea
          triennale in Scienze delle  attivita'  motorie  e  sportive
          (classe L-22). L'esercizio dell'attivita' professionale  di
          chinesiologo di base ha ad oggetto: 
                  a)  la  conduzione,  gestione  e   valutazione   di
          attivita' motorie  individuali  e  di  gruppo  a  carattere
          compensativo,  educativo,  ludico-ricreativo   e   sportivo
          finalizzate al mantenimento ed al recupero  delle  migliori
          condizioni di benessere fisico nelle varie  fasce  di  eta'
          attraverso la promozione di stili di vita attivi; 
                  b)  la  conduzione,  gestione  e   valutazione   di
          attivita' per il miglioramento della  qualita'  della  vita
          mediante l'esercizio fisico, nonche' di personal training e
          di preparazione atletica non agonistica. 
                3. Per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di
          chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate
          e'  necessario  il  possesso  della  laurea  magistrale  in
          Scienze e tecniche delle  attivita'  motorie  preventive  e
          adattate   (classe   LM-67).   L'esercizio   dell'attivita'
          professionale  di  chinesiologo  delle  attivita'   motorie
          preventive ed adattate ha per oggetto: a) la  progettazione
          e  l'attuazione   di   programmi   di   attivita'   motoria
          finalizzati  al  raggiungimento  e  al  mantenimento  delle
          migliori condizioni di benessere psicofisico  per  soggetti
          in varie fasce d'eta' e in diverse condizioni  fisiche;  b)
          l'organizzazione  e  la   pianificazione   di   particolari
          attivita' e di stili di vita finalizzati  alla  prevenzione
          delle malattie e al miglioramento della qualita' della vita
          mediante l'esercizio fisico; c)  la  prevenzione  dei  vizi
          posturali  e  il  recupero  funzionale  post-riabilitazione
          finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza  fisica;  d)
          la programmazione, il coordinamento  e  la  valutazione  di
          attivita' motorie adattate in persone diversamente abili  o
          in  individui  in   condizioni   di   salute   clinicamente
          controllate e stabilizzate. 
                4. Per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di
          chinesiologo  sportivo  e'  necessario  il  possesso  della
          laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe
          LM-68).   L'esercizio   dell'attivita'   professionale   di
          chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a)  la  progettazione,
          il coordinamento e la direzione tecnica delle attivita'  di
          preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli
          di massima competizione,  presso  associazioni  e  societa'
          sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri
          specializzati;  b)  la  preparazione   fisica   e   tecnica
          personalizzata finalizzata all'agonismo  individuale  e  di
          squadra. 
                5. Per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di
          manager dello sport e' necessario il possesso della  laurea
          magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per  lo
          sport e le attivita' motorie  (classe  LM-47).  L'esercizio
          dell'attivita' professionale di manager dello sport ha  per
          oggetto: a) la programmazione e  la  gestione  di  impianti
          sportivi; b) la conduzione e la  gestione  delle  strutture
          pubbliche e private dove  si  svolgono  attivita'  motorie,
          anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione,  in  qualita'
          di  esperto  e  consulente,  di  eventi  e   manifestazioni
          sportive, anche ludico-ricreative. 
                6.  Con  Accordo  stipulato  in  sede  di  Conferenza
          permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento
          e Bolzano  dovranno  essere  stabiliti  i  criteri  per  il
          riconoscimento   dei   titoli    equipollenti    ai    fini
          dell'esercizio  della  professione,   rispettivamente,   di
          chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo  delle
          attivita' motorie preventive ed adattate di cui al comma 3,
          di chinesiologo sportivo di cui al comma 4,  e  di  manager
          dello sport di cui al comma 5. 
                7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'Autorita'  politica  da  esso  delegata  in
          materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'universita'
          e della ricerca, sono  dettate  le  disposizioni  attuative
          concernenti il percorso formativo  e  l'individuazione  del
          profilo  professionale  del  chinesiologo  di   base,   del
          chinesiologo sportivo e del manager dello sport. 
                8.  L'attivita'  del  chinesiologo  delle   attivita'
          motorie preventive ed adattate e del chinesiologo  sportivo
          puo'  essere  svolta  anche  all'aperto,   strutturata   in
          percorsi e parchi. Limitatamente  alle  attivita'  eseguite
          presso le  «palestre  della  salute»,  ove  istituite,  per
          l'offerta di programmi di attivita' fisica  adattata  e  di
          esercizio  fisico  strutturato,   il   chinesiologo   delle
          attivita' motorie  preventive  ed  adattate  collabora  con
          medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio
          fisico, in medicina fisica e  riabilitativa  e  in  scienze
          dell'alimentazione  e  professionisti  sanitari,  come   il
          fisioterapista e il dietista. 
                8-bis.  Il  chinesiologo  delle   attivita'   motorie
          preventive e adattate, o  altro  professionista  dotato  di
          specifiche   competenze,   provvede    alla    supervisione
          dell'Attivita' Fisica Adattata eseguita in  gruppo  e  alla
          supervisione  dell'esercizio  fisico  strutturato  eseguito
          individualmente.»