Art. 28 
 
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «e le attivita' motorie e sportive» sono
sostituite dalle seguenti: «di attivita' motoria e sportiva», dopo la
parola «disciplina» sono inserite le seguenti: «in  possesso  di  una
equipollente abilitazione professionale» ed e' aggiunto,  infine,  il
seguente periodo: «Ferme le competenze in tema  di  individuazione  e
istituzione di nuove professioni sanitarie previste  dall'articolo  5
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla  legge  11
gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di  nuove
professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli  e'  stabilita  con
l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.»; 
    b) al  comma  3,  dopo  la  parola  «requisiti»  e'  inserita  la
seguente:  «abilitanti»  e,  dopo  le  parole  «Enti  di   promozione
sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»; 
    c) al comma 4, lettera a), la parola «agonistiche»  e'  soppressa
e, dopo le parole «Enti di promozione  sportiva»,  sono  inserite  le
seguenti: «anche paralimpici»; 
    d) al comma 4, lettera b), le parole  «tra  cui  il  ballo  e  la
danza» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Si  riporta  l'articolo  42   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  42  (Assistenza  nelle  attivita'  motorie   e
          sportive). - 1. I corsi di  attivita'  motoria  e  sportiva
          offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi
          di ogni tipo, a fronte del  pagamento  di  corrispettivi  a
          qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote  di  adesione,
          devono  essere  svolti   con   il   coordinamento   di   un
          chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina  in
          possesso di una  equipollente  abilitazione  professionale,
          dei cui nominativi deve essere data  adeguata  pubblicita'.
          Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione
          di nuove professioni  sanitarie  previste  dall'articolo  5
          della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato  dalla
          legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema  di  individuazione  e
          istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione
          tra titoli e' stabilita con l'Accordo di  cui  al  comma  6
          dell'articolo 41. 
                2.  Il  chinesiologo  deve   possedere   il   diploma
          rilasciato dall'Istituto  superiore  di  educazione  fisica
          (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958,  n.  88,  recante
          Provvedimenti per  l'educazione  fisica,  o  la  laurea  in
          scienze motorie di cui  al  decreto  legislativo  8  maggio
          1998,  n.  178,  recante  Trasformazione   degli   Istituti
          superiori di educazione fisica e istituzione di facolta'  e
          di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma
          dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  oppure  titoli  di  studio  equipollenti   conseguiti
          all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano. 
                3. L'istruttore di specifica disciplina  deve  essere
          in  possesso  dei  requisiti  abilitanti  previsti  per  le
          singole  attivita'  motorie  e  sportive   dalle   relative
          Federazioni Sportive Nazionali, dalle  Discipline  Sportive
          Associate  o  dagli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  anche
          paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP. 
                4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: 
                  a)  le  attivita'   sportive   disciplinate   dalle
          Federazioni Sportive Nazionali, dalle  Discipline  Sportive
          Associate  o  dagli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  anche
          paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP; 
                  b)  le  attivita'  motorie   a   carattere   ludico
          ricreativo   non   riferibili   a    discipline    sportive
          riconosciute dal  CONI  e  dal  CIP  nonche'  le  attivita'
          relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche
          dell'individuo che comportino attivita' motorie. 
                5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
          comma 1, ai trasgressori  viene  applicata,  da  parte  del
          comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria
          da un minimo di 1.000,00 euro a  un  massimo  di  10.000,00
          euro. 
                6. Nelle strutture in cui si  svolgono  le  attivita'
          motorie e sportive deve essere assicurata la  presenza  dei
          necessari presidi di  primo  soccorso  nel  rispetto  della
          normativa vigente, e, ai fini di adeguata  prevenzione,  di
          almeno un operatore in possesso del certificato Basic  Life
          Support and Defibrillation (BLS-D).»