Art. 29 
 
Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), le parole «attuativo della  delega  di
cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86» sono  sostituite
dalle seguenti: «28 febbraio 2021, n. 36»; 
    b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la
lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla seguente:
"a) i  redditi  derivanti  dalle  prestazioni  sportive,  oggetto  di
contratto diverso da quello di lavoro  subordinato  o  da  quello  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;"»; 
    c) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «3. All'articolo 2,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
le parole "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002" sono  sostituite
dalle seguenti: "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36."». 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Si  riporta  l'articolo  51   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di
          cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33,  34,  35,
          36, 37 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
                2. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
                  a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le  parole
          "indennita' percepite da sportivi professionisti al termine
          dell'attivita'  sportiva  ai  sensi   del   settimo   comma
          dell'articolo 4 della legge 23  marzo  1981,  n.  91"  sono
          sostituite  da   "indennita'   percepite   dai   lavoratori
          subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva  ai
          sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28
          febbraio 2021, n. 36; 
                  b) la lettera a) del comma 2  dell'articolo  53  e'
          sostituita dalla seguente: "a) i  redditi  derivanti  dalle
          prestazioni  sportive,  oggetto  di  contratto  diverso  da
          quello subordinato o da quello di collaborazione coordinata
          e  continuativa,  ai  sensi  del  decreto  legislativo   28
          febbraio 2021, n. 36; 
                  c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso. 
                3. all'articolo 2, comma 2, lettera d),  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo
          90 della legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti:
          "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.»