Art. 29 Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), le parole «attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021, n. 36»; b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;"»; c) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36."».
Note all'art. 29: - Si riporta l'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole "indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91" sono sostituite da "indennita' percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e' sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso. 3. all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.»