Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
                                 36 
 
  1. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «dal  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 3 e 4-bis»; 
    b) al comma 3: 
      1) le parole «costituite nelle forme di cui al Libro V,  Titolo
V»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «costituiti  nelle  forme  di
societa' di capitali e cooperative di cui al  Libro  V,  Titoli  V  e
VI,»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  disposizioni
di cui al primo periodo non si applicano agli enti  costituiti  nelle
forme delle societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente  di  cui
all'articolo 2512 del codice civile.»; 
    c) al comma 4, le parole «le forme  di  cui  al  Libro  V,»  sono
sostituite dalle seguenti:  «le  forme  di  societa'  di  capitali  e
cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»; 
    d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Al fine di incoraggiare l'attivita' di avviamento e  di
promozione dello sport e delle attivita' motorie, la quota di cui  al
comma 3  e'  aumentata  fino  all'ottanta  per  cento  per  gli  enti
dilettantistici di cui al medesimo comma  3  diversi  dalle  societa'
cooperative a mutualita' prevalente  di  cui  all'articolo  2512  del
codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in
qualita' di proprietari, conduttori o concessionari.  L'efficacia  di
tale misura e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,
del    Trattato    sul     funzionamento     dell'Unione     europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  8  (Assenza  di  fine  di  lucro).  -  1.   Le
          associazioni  e  le  societa'   sportive   dilettantistiche
          destinano  eventuali  utili  ed  avanzi  di  gestione  allo
          svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento  del
          proprio patrimonio. 
                2. Ai fini di cui al comma 1  e  fatto  salvo  quanto
          previsto dai commi 3 e 4-bis, e' vietata la  distribuzione,
          anche indiretta, di utili ed avanzi di  gestione,  fondi  e
          riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori
          e collaboratori, amministratori ed altri  componenti  degli
          organi sociali, anche nel caso di recesso  o  di  qualsiasi
          altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.  Ai
          sensi e per gli  effetti  di  cui  al  presente  comma,  si
          applica l'articolo 3, comma  2,  ultimo  periodo,  e  comma
          2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 
                3. Se costituiti nelle forme di societa' di  capitali
          e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del  codice
          civile, gli  enti  dilettantistici  possono  destinare  una
          quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e  degli
          avanzi  di  gestione  annuali,  dedotte  eventuali  perdite
          maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del
          capitale sociale  sottoscritto  e  versato  dai  soci,  nei
          limiti  delle  variazioni  dell'indice  nazionale  generale
          annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e  di
          impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT)   per   il   periodo   corrispondente   a    quello
          dell'esercizio sociale in cui gli utili  e  gli  avanzi  di
          gestione sono stati prodotti,  oppure  alla  distribuzione,
          anche mediante aumento  gratuito  del  capitale  sociale  o
          l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai  soci,
          in misura comunque non superiore all'interesse massimo  dei
          buoni postali fruttiferi, aumentato di due  punti  e  mezzo
          rispetto   al   capitale   effettivamente    versato.    Le
          disposizioni di cui al primo periodo non si applicano  agli
          enti costituiti nelle forme delle  societa'  cooperative  a
          mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512  del  codice
          civile. 
                4. Negli enti dilettantistici che assumono  le  forme
          di societa' di capitali e cooperative di cui  al  Libro  V,
          Titoli V e VI, del codice civile e' ammesso il rimborso  al
          socio del capitale effettivamente versato ed  eventualmente
          rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3. 
                4-bis.  Al  fine  di  incoraggiare   l'attivita'   di
          avviamento e di promozione dello sport  e  delle  attivita'
          motorie, la quota di cui  al  comma  3  e'  aumentata  fino
          all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici  di  cui
          al medesimo comma 3 diversi dalle  societa'  cooperative  a
          mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512  del  codice
          civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi
          in qualita' di  proprietari,  conduttori  o  concessionari.
          L'efficacia  di  tale  misura  e'  subordinata,  ai   sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea.»