Art. 30 Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera d) e' abrogata; 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse. 2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche».».
Note all'art. 30: - Si riporta l'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati: a) la legge 14 giugno 1973, n. 366; b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; d) (abrogata); d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12; c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 2-bis. All'articolo 67, primo comma, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", e quelli erogati a "associazioni sportive dilettantistiche" sono soppresse. 2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: "riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano" sono sostituite dalle seguenti: "iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche"»