Art. 30 
 
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera d) e' abrogata; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le  parole
da «, e quelli erogati» a  «associazioni  sportive  dilettantistiche»
sono soppresse. 
  2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi  dal
Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti:
«iscritte   nel   Registro   nazionale   delle   attivita'   sportive
dilettantistiche».». 
 
          Note all'art. 30: 
              -  Si  riporta  l'articolo  52   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 52 (Abrogazioni).  -  1.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2023 sono abrogati: 
                  a) la legge 14 giugno 1973, n. 366; 
                  b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; 
                  c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio
          2000, n. 38; 
                  d) (abrogata); 
                  d-bis) l'articolo 3 della legge 16  dicembre  1991,
          n. 398. 
                2. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente
          decreto sono abrogati: 
                  a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8,  17,  18,  18-bis,
          19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
                  b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12; 
                  c) l'articolo 1, comma 369, ultimo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
                  d) l'articolo 12-bis del  decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126. 
                2-bis. All'articolo 67, primo comma,  lett.  m),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le parole da ", e quelli  erogati  a  "associazioni
          sportive dilettantistiche" sono soppresse. 
                2-ter. All'articolo  3,  comma  1,  lettera  e),  del
          decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  111,  le  parole:
          "riconosciute  ai  fini  sportivi  dal  Comitato   olimpico
          nazionale  italiano"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
          "iscritte nel Registro nazionale delle  attivita'  sportive
          dilettantistiche"»