Art. 31 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 230.000 euro per l'anno 2023 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, dall'articolo 23, valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2027, e dall'articolo 24, valutati in 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: a) quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Speranza, Ministro della salute Bianchi, Ministro dell'istruzione Messa, Ministro dell'universita' e della ricerca Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Guerini, Ministro della difesa Cartabia, Ministro della giustizia Bonetti, Ministro per le pari opportunita' e la famiglia Visto, il Guardasigilli: Cartabia