Art. 4 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Attivita' secondarie e strumentali). - 1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche possono esercitare attivita' diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.»