Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
                                 36 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I proventi derivanti
da rapporti di  sponsorizzazione,  promo  pubblicitari,  cessione  di
diritti e indennita' legate  alla  formazione  degli  atleti  nonche'
dalla gestione di impianti e  strutture  sportive  sono  esclusi  dal
computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al
comma 1.». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  l'articolo   9   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 9 (Attivita' secondarie e strumentali). - 1. Le
          associazioni  e  le  societa'   sportive   dilettantistiche
          possono esercitare attivita' diverse da  quelle  principali
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  b),  a  condizione
          che l'atto costitutivo o lo statuto  lo  consentano  e  che
          abbiano carattere secondario e  strumentale  rispetto  alle
          attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti  definiti
          con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
          dell'Autorita' politica da  esso  delegata  in  materia  di
          sport, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                1-bis.  I   proventi   derivanti   da   rapporti   di
          sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti  e
          indennita' legate  alla  formazione  degli  atleti  nonche'
          dalla  gestione  di  impianti  e  strutture  sportive  sono
          esclusi dal computo dei criteri e dei  limiti  da  definire
          con il decreto di cui al comma 1.»