Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, dopo le parole «delle  Federazioni  sportive  nazionali»
sono inserite le seguenti: «, delle Discipline sportive associate». 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  l'articolo  12   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  12  (Disposizioni  tributarie).   -   1.   Sui
          contributi erogati dal  CONI,  dalle  Federazioni  Sportive
          Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva  riconosciuti
          dal   CONI,   alle   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento
          a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo  comma,
          del Decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. 
                2. Gli atti costitutivi  e  di  trasformazione  delle
          associazioni e societa' sportive dilettantistiche,  nonche'
          delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
          Sportive Associate e  degli  Enti  di  Promozione  Sportiva
          riconosciuti   dal   CONI   direttamente   connessi    allo
          svolgimento   dell'attivita'   sportiva,   sono    soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa. 
                3. Il corrispettivo in denaro o in natura  in  favore
          di societa'  ,  associazioni  sportive  dilettantistiche  e
          fondazioni costituite da istituzioni  scolastiche,  nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei  settori  giovanili  riconosciuti   dalle   Federazioni
          Sportive  Nazionali  o  da  Enti  di  Promozione   Sportiva
          costituisce, per il soggetto erogante, fino ad  un  importo
          annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro,  spesa
          di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine  o  dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
          attivita' del beneficiario,  ai  sensi  dell'articolo  108,
          comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917.»