Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Il  tesseramento
e' l'atto formale con il quale la  persona  fisica  diviene  soggetto
dell'ordinamento sportivo ed  e'  autorizzata  a  svolgere  attivita'
sportiva con  una  associazione  o  societa'  sportiva  e,  nei  casi
ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva
associata o Ente di promozione sportiva.»; 
      b) al comma 2, dopo la parola «organizzate»  sono  inserite  le
seguenti:  «o  riconosciute»  e,  dopo  le  parole  «dalla   societa'
sportiva»,  le  parole  «cui  e'  associato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i quali e' tesserato»; 
      c) al comma 3, le parole «Gli  atleti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «I soggetti». 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  l'articolo  15   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come risulta modificato dalla novella. 
                «Art. 15 (Tesseramento).  -  1.  Il  tesseramento  e'
          l'atto formale con  il  quale  la  persona  fisica  diviene
          soggetto dell'ordinamento  sportivo  ed  e'  autorizzata  a
          svolgere attivita' sportiva con una associazione o societa'
          sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione  Sportiva
          Nazionale  o  Disciplina  Sportiva  Associata  o  Ente   di
          Promozione Sportiva. 
                2.   Il   tesserato   ha   diritto   di   partecipare
          all'attivita'   e   alle   competizioni    organizzate    o
          riconosciute dalla Federazione  Sportiva  Nazionale,  dalla
          Disciplina  Sportiva  Associata,  dall'Ente  di  Promozione
          Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla societa'
          sportiva per i quali e' tesserato  nonche'  di  concorrere,
          ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire  presso
          le Federazioni sportive nazionali e le discipline  sportive
          associate le cariche dei relativi  organi  direttivi  e  di
          partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo
          le previsioni statutarie e regolamentari. 
                3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica
          sportiva, sono tenuti ad osservare  le  norme  dettate  dal
          CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione
          ed  internazionale,   Disciplina   Sportiva   Associata   o
          dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.