Art. 7 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole «12 anni di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «14 anni di eta'».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Tesseramento degli atleti minorenni). - 1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacita', delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa puo' essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilita' genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile. 2 Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. 3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso societa' o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2. 4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.»