Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, le parole  «12  anni  di  eta'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «14 anni di eta'». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  l'articolo  16   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 16 (Tesseramento degli atleti minorenni). -  1.
          La  richiesta  di  tesseramento  del  minore  deve   essere
          presentata   tenendo   conto   delle    capacita',    delle
          inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.  Essa
          puo' essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel
          rispetto della responsabilita' genitoriale.  Si  applicano,
          in  caso  di  disaccordo  o  di  esercizio  difforme  dalle
          decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del
          codice  civile.  In  caso  di  separazione,   scioglimento,
          cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del
          matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati  fuori
          dal matrimonio, si applicano le disposizioni  di  cui  agli
          articoli 337-bis e seguenti del codice civile. 
              2 Il minore che abbia compiuto i 14 anni  di  eta'  non
          puo'  essere  tesserato  se  non  presta  personalmente  il
          proprio assenso. 
              3. I minori di anni diciotto  che  non  sono  cittadini
          italiani,  anche  non  in  regola  con  le  norme  relative
          all'ingresso e al  soggiorno,  laddove  siano  iscritti  da
          almeno un anno  a  una  qualsiasi  classe  dell'ordinamento
          scolastico  italiano,  possono  essere   tesserati   presso
          societa' o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive
          Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o  agli  Enti
          di Promozione Sportiva, anche paralimpici,  con  le  stesse
          procedure  previste  per  il  tesseramento  dei   cittadini
          italiani di cui ai commi 1 e 2. 
              4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo
          il compimento  del  diciottesimo  anno  di  eta',  fino  al
          completamento  delle  procedure  per  l'acquisizione  della
          cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo
          i presupposti di cui alla legge 5  febbraio  1992,  n.  91,
          hanno presentato tale richiesta.»