Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 
 
  1. All'articolo 19, comma 8, del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La  verifica
e  il  controllo  di   detto   obbligo   competono   agli   organismi
affilianti.». 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si  riporta  l'articolo  19   del   citato   decreto
          legislativo n. 36 come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  19  (Benessere  degli  animali  impiegati   in
          attivita' sportive). - 1. Coloro che detengono a  qualsiasi
          titolo un animale impiegato  in  attivita'  sportive,  sono
          tenuti  a  preservarne  il   benessere,   in   termini   di
          alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto
          delle sue esigenze etologiche. 
              2.  Sono  vietati  metodi   di   addestramento   e   di
          allenamento  che  possono  danneggiare  la  salute   e   il
          benessere  psicofisico  dell'animale,  in   quanto   essere
          senziente  ai  sensi  dell'articolo  13  del  Trattato  sul
          Funzionamento  dell'Unione  Europea.  E'  altresi'  vietato
          qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e  l'utilizzo
          di mezzi o dispositivi che  possano  provocare  danni  alla
          salute e al benessere psicofisico dell'animale  e  comunque
          provocarne sofferenza. 
              Devono essere utilizzati metodi  di  addestramento  che
          tengono conto delle capacita' cognitive e  delle  modalita'
          di apprendimento degli animali. 
              3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali  in
          stati fisiologici incompatibili con  lo  sforzo  richiesto,
          come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento.  La
          bardatura e le attrezzature da utilizzare  per  l'attivita'
          sportiva, compresa la ferratura, devono  essere  idonei  ad
          evitare all'animale lesioni, dolore,  sofferenze  o  disagi
          psico-fisici. 
              4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e
          delle aree di gara, comunque denominate, nonche'  di  tutte
          le relative attrezzature devono  rispondere  a  criteri  di
          sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli animali. Le
          strutture  dove  gli  animali  vengono   custoditi   devono
          assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di  riposo
          adeguato alla loro specifica natura. 
              5. Ogni animale deve essere dotato di un  documento  di
          identita' anagrafica intestato a persona fisica maggiore di
          eta' o a persona giuridica,  che  ne  assume  i  doveri  di
          custodia, di mantenimento  e  di  cura,  e  di  una  scheda
          sanitaria. 
              6.  E'  fatto  divieto  di   macellare   o   sopprimere
          altrimenti gli animali  non  piu'  impiegati  in  attivita'
          sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. 
              7. I veicoli per  il  trasporto  degli  animali  devono
          garantirne  la  sicurezza  e  l'incolumita',   essere   ben
          ventilati,  puliti  e  disinfettati  e  il  trasporto  deve
          avvenire nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  3
          del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22  dicembre
          2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre
          gli animali a lesioni o sofferenze. 
              8. E' fatto obbligo  al  proprietario  dell'animale  di
          stipulare una polizza assicurativa per  i  danni  provocati
          dall'animale anche qualora si trovi sotto  la  custodia  di
          soggetto diverso dal proprietario stesso. La verifica e  il
          controllo  di  detto  obbligo  competono   agli   organismi
          affilianti.»