Art. 11 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Il Cappellano militare, impedito a prestare il proprio  servizio
di assistenza spirituale, oltre  ad  avvisare  l'Ordinario  militare,
informa il Comandante dell'ente dal quale  dipende  direttamente  per
servizio. 
  2.  Il  Cappellano  militare   deve,   altresi',   dare   sollecita
comunicazione al proprio comando  o  ente  degli  eventi  in  cui  e'
rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.