Art. 12 
 
      Applicazione delle disposizioni in materia di disciplina 
 
  1. I Cappellani militari sono tenuti all'osservanza delle norme del
presente Regolamento di disciplina, dal momento della nomina a quello
della cessazione dal servizio attivo, ferma  restando  la  disciplina
dettata per il personale in congedo ai sensi dell'articolo  1587  del
codice. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1587  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1587 (Doveri). - 1. Il cappellano  militare  in
          congedo,  quando  si  trova  in  servizio  temporaneo,   e'
          soggetto  alle  disposizioni  vigenti  per   i   cappellani
          militari in servizio permanente, in quanto applicabili. 
                2. Il cappellano militare in  congedo  illimitato  e'
          soggetto  alle  disposizioni  riflettenti  il   grado,   la
          disciplina e il controllo della forza in congedo.»