Art. 12 Applicazione delle disposizioni in materia di disciplina 1. I Cappellani militari sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Regolamento di disciplina, dal momento della nomina a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo ai sensi dell'articolo 1587 del codice.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 1587 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1587 (Doveri). - 1. Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, e' soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili. 2. Il cappellano militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.»