Art. 13 Infrazione disciplinare e revoca della designazione 1. Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e delle norme del presente regolamento. L'infrazione disciplinare, previo avvio della relativa inchiesta formale di cui all'articolo 1601 del codice, puo' comportare l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 1599 del codice. 2. La facolta' dell'Autorita' ecclesiastica di revocare in qualsiasi momento la designazione del Cappellano militare e' disciplinata dall'articolo 1577, comma 1, lettera g), del codice. 3. Per gli aspetti propriamente spirituali e pastorali, i Cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare per l'Italia.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 1601 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera oo), della legge 22 aprile 2021, n. 70: «Art. 1601 (Avvio dell'inchiesta formale). - 1. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporta una delle sanzioni indicate all'art. 1599, il cappellano e' sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorita' competente, a seconda della sede in cui si trova il cappellano.» - Si riporta il testo dell'art. 1577 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera dd), della legge 22 aprile 2021, n. 70: «Art. 1577 (Cause di cessazione dal servizio permanente). - 1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) domanda; d) d'autorita', per perdita dei diritti civili o politici; e) elevazione alla dignita' vescovile; f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 1599, comma 1, lettera c); g) revoca della designazione da parte dell'autorita' ecclesiastica; h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche. 2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 3. Si applica il disposto dell'art. 923, comma 5.»