Art. 13 
 
         Infrazione disciplinare e revoca della designazione 
 
  1. Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione  dei  doveri
del servizio e delle norme  del  presente  regolamento.  L'infrazione
disciplinare, previo avvio della relativa inchiesta  formale  di  cui
all'articolo 1601 del codice, puo' comportare l'applicazione  di  una
delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 1599 del codice. 
  2.  La  facolta'  dell'Autorita'  ecclesiastica  di   revocare   in
qualsiasi  momento  la  designazione  del  Cappellano   militare   e'
disciplinata dall'articolo 1577, comma 1, lettera g), del codice. 
  3.  Per  gli  aspetti  propriamente  spirituali  e   pastorali,   i
Cappellani   militari   sono   tenuti   ad   osservare    le    norme
dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare  per
l'Italia. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1601  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come sostituito dall'art.  3,  comma  1,
          lettera oo), della legge 22 aprile 2021, n. 70: 
                «Art. 1601 (Avvio dell'inchiesta formale).  -  1.  Ai
          fini dell'accertamento di  un'infrazione  disciplinare  che
          comporta una delle  sanzioni  indicate  all'art.  1599,  il
          cappellano e' sottoposto a inchiesta  formale  su  rapporto
          dell'autorita' competente, a seconda della sede in  cui  si
          trova il cappellano.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1577  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come sostituito dall'art.  3,  comma  1,
          lettera dd), della legge 22 aprile 2021, n. 70: 
                «Art.  1577  (Cause  di   cessazione   dal   servizio
          permanente). - 1. Il cappellano militare cessa dal servizio
          permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause: 
                  a) eta'; 
                  b) infermita'; 
                  c) domanda; 
                  d) d'autorita', per perdita dei  diritti  civili  o
          politici; 
                  e) elevazione alla dignita' vescovile; 
                  f) per  motivi  disciplinari,  ai  sensi  dell'art.
          1599, comma 1, lettera c); 
                  g)   revoca    della    designazione    da    parte
          dell'autorita' ecclesiastica; 
                  h)   dimissioni   dallo   stato    clericale,    in
          applicazione delle norme canoniche. 
                2.  Il  provvedimento  di  cessazione  dal   servizio
          permanente e'  adottato  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa. Se il provvedimento e' disposto a  domanda,  ne  e'
          fatta menzione nel decreto. 
                3. Si applica il disposto dell'art. 923, comma 5.»