IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'»;
Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante «Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,
n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia»;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 20, recante
«Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria»;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di apportare
modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in ragione dei moniti rivolti dalla Corte
costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova
regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformita'
con la Costituzione e dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022,
fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione
in assenza di un intervento del legislatore;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei
raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o
la pubblica incolumita' o la salute pubblica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire
l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
fissata al 1° novembre 2022, per consentire una piu' razionale
programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla
riforma;
Tenuto conto dell'andamento della situazione epidemiologica che
registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da
COVID-19 e una stabilizzazione della trasmissibilita' sebbene al di
sopra della soglia epidemica, con un lieve aumento nel tasso di
occupazione dei posti letto nelle aree mediche, ed una tendenza alla
stabilizzazione nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia
intensiva;
Considerata la necessita' di riavviare un progressivo ritorno alla
normalita' nell'attuale fase post pandemica, nella quale l'obiettivo
da perseguire e' il controllo efficace dell'endemia;
Ritenuto necessario far fronte alla preoccupante carenza degli
esercenti le professioni sanitarie, anche in ragione delle procedure
di sospensione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, per garantire l'effettivita' del diritto alla salute
mediante il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle
relative funzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri della giustizia, dell'interno e della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
disposizione del primo periodo si applica altresi' in caso di
esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi
indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o
dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od
occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per
conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il
profitto o il prezzo ovvero l'impunita' di detti reati.»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:
«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi,
anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi
dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti
commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di
violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del
codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, per i
delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili
e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna
o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi
specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta
carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo
e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione
criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere
l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata,
terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali collegamenti,
anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze
personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine
della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi' la
sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime,
sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia
riparativa.
1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai
sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo
323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di
cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del
codice penale, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle
obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria
conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale
adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori
rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del
detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere
l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il
contesto nel quale il reato e' stato commesso, tenuto conto delle
circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente
dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione
critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di
sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di iniziative
dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie
che in quelle della giustizia riparativa.
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno
dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui
all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei
delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»;
3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei
casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice, prima di decidere
sull'istanza, chiede altresi' il parere del pubblico ministero presso
il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta
di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata
pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione
dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei
confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e
delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle
condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle
attivita' economiche eventualmente svolte e alla pendenza o
definitivita' di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I
pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al
quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il termine puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni in
ragione della complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il
giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e
degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria
svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con
la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o con il
contesto nel quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di
ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato fornire,
entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni
caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione
dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni
dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto
dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefici di cui
al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto
a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis
solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime
speciale sia stato revocato o non prorogato.»;
4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini della concessione dei
benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;
5) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che
abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai
condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico
ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la
sentenza di primo grado.»;
6) il comma 3-bis e' abrogato;
b) all'articolo 21, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati
condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il
compimento di atti di violenza, nonche' per i delitti di cui
all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, all'approvazione
provvede il tribunale di sorveglianza.»;
c) all'articolo 30-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di
sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di
condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il
compimento di atti di violenza, nonche' per i delitti di cui
all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, il tribunale di
sorveglianza,»;
2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte
le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le
parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le
seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione
del provvedimento medesimo».