Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e
1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se
ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la
concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2,
2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti
di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304,
i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla
liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della
pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi e' stata
condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1
dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso,
la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza
personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con
provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177,
secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del
provvedimento di liberazione condizionale e la liberta' vigilata,
disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del
codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di
incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per
i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle
lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno
dei reati indicati nelle citate lettere.».