Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  152,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I condannati per i delitti indicati nei commi  1,  1-ter  e
1-quater dell'articolo 4-bis della legge  26  luglio  1975,  n.  354,
possono  essere  ammessi  alla  liberazione  condizionale   solo   se
ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis  per  la
concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei  commi  2,
2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli  altri  limiti
di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale  e  fatto  salvo
quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n.  304,
i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla
liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della
pena temporanea o almeno trenta anni di  pena,  quando  vi  e'  stata
condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati  nel  comma  1
dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal  caso,
la pena dell'ergastolo  rimane  estinta  e  le  misure  di  sicurezza
personali ordinate dal giudice con la  sentenza  di  condanna  o  con
provvedimento successivo sono revocate, ai sensi  dell'articolo  177,
secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla  data  del
provvedimento di liberazione condizionale  e  la  liberta'  vigilata,
disposta ai sensi dell'articolo  230,  primo  comma,  numero  2,  del
codice penale, comporta  sempre  per  il  condannato  il  divieto  di
incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati  per
i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi  delle
lettere a), b), d), e), f) e g)  del  comma  1  dell'articolo  4  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno
dei reati indicati nelle citate lettere.».