Art. 3 
 
Disposizioni transitorie in materia di  divieto  di  concessione  dei
                        benefici penitenziari 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),
numero 1), non  si  applica  quando  il  delitto  diverso  da  quelli
indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' stato commesso prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di  entrata
in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal
comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,  nei
casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,  accertata
nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti
e delle responsabilita', operato con sentenza  irrevocabile,  rendano
comunque  impossibile  un'utile  collaborazione  con  la   giustizia,
nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti  dei   medesimi
detenuti o  internati  sia  stata  applicata  una  delle  circostanze
attenuanti previste dall'articolo 62,  numero  6,  anche  qualora  il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo  la  sentenza  di  condanna,
dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice
penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo  VI  del
titolo I della  citata  legge  n.  354  del  1975  e  la  liberazione
condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui  al
comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge  n.  354  del  1975,
purche' siano acquisiti elementi tali da  escludere  l'attualita'  di
collegamenti  con  la  criminalita'   organizzata,   terroristica   o
eversiva. In tali casi, ai condannati alla  pena  dell'ergastolo,  ai
fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente
decreto.  Nondimeno,  la  liberta'  vigilata,   disposta   ai   sensi
dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta
sempre per  il  condannato  il  divieto  di  incontrare  o  mantenere
comunque  contatti  con  soggetti  condannati  per  i  reati  di  cui
all'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,  del  codice  di  procedura
penale o sottoposti a misura di prevenzione ai  sensi  delle  lettere
a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice  delle
leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o  condannati  per  alcuno  dei
reati indicati nelle citate lettere.