Art. 3
Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei
benefici penitenziari
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli
indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' stato commesso prima della data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal
comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei
casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata
nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti
e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendano
comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia,
nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi
detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze
attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna,
dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice
penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del
titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione
condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al
comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975,
purche' siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o
eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai
fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente
decreto. Nondimeno, la liberta' vigilata, disposta ai sensi
dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta
sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere
comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura
penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere
a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei
reati indicati nelle citate lettere.